Le incertezze interpretative evidenziate nel testo derivano in buona parte dalla circostanza che le norme un tempo in vigore stabilivano esplicitamente la nullità degli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, ove da essi non fosse risultato che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione (art. 15, L. 28 gennaio 1977, n. 10 R). Una tale chiara disposizione è venuta meno dopo l’entrata in vigore di altre norme (art. 40, della L. n. 47 del 1985 R) che non hanno ribadito la declaratoria di nullità di atti aventi ad oggetto immobili in tutto o in parte abusivi pur prevedendo la nullità degli atti che non indicassero gli estremi del titolo abilitativo.

Dalla redazione