N31

L’acquisto coattivo dell’Amministrazione, finalizzato alla demolizione d’ufficio dell’immobile, assume connotazione di illegittimità solo allorquando il destinatario dell’ordine a demolire abbia richiesto al giudice la revoca del sequestro allo scopo di poter procedere alla demolizione e questa ragione sia stata negativamente valutata dall’autorità giudiziaria, e non anche quando abbia, ad esempio, chiesto il solo riesame della valutazione penale dell’evento edificatorio.

N30

Sul tema si veda T.A.R Calabria, sez. distaccata Reggio, 13 gennaio 2017, n. 17 R (cfr. Cass., sez. III pen., 30 marzo 2016, n. 38705 [R=WP30M201638705]; T.A.R. Campania-Salerno, sez. I, 13 gennaio 2016, n. 12 [R=WTARCMSA13GE201612]; Cass., sez. III pen., 6 maggio 2014, n. 37169 [R=WP6MA201437169]; T.A.R. Veneto, sez. II, 28 novembre 2011, n. 1770 [R=WTARVE28N20111770]).

N29

Si applica quindi la sanzione pecuniaria soltanto nel caso in cui è oggettivamente impossibile procedere alla demolizione, ovvero quando la demolizione, laddove fosse attuata, inciderebbe sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso (Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2017, n. 1484 R).

N28

Va rilevato che l’acquisto delle opere, dell’area di sedime e della ulteriore area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive si verifica automaticamente e di diritto al semplice verificarsi della condizione prevista (cioè del mancato ripristino nel termine di novanta giorni); di conseguenza l’atto che dispone l’acquisizione ha un carattere dichiarativo e non costitutivo (come dimostra la circostanza che l’acquisizione non è impedita dal ripristino che venga eseguito dopo la scadenza del termine di novanta giorni) (T.A.R.

N27

Il reato di cui alla lett. c) dell’art. 44 R si deve ritenere assorbente di quello di cui alla lett. a) dello stesso articolo.

N26

Secondo Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4790 R, l'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia) R, nella parte in cui prevede la "rimozione" delle difformità essenziali rilevate, rispetto al progetto assentito, deve trovare lettura, seppure con cautela, conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

N25

Nei procedimenti preordinati all’adozione di ordinanze di demolizione di opere edili abusive non trova applicazione l’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’iter procedimentale, attesa la natura vincolata del potere repressivo esercitato, che rende di per sé inconfigurabile qualsivoglia apporto partecipativo del privato (T.A.R. Campania-Napoli, sez. II, 9 marzo 2018, n. 1501 R; T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. II, 7 marzo 2018, n.

N24

Vedi T.A.R. Campania-Salerno, sez. II, 27 novembre 2019, n. 2116 R; vedi anche TAR. Campania-Salerno, sez. II, 19 maggio 2020, n. 543 R. Esiste peraltro un orientamento che limita tale esclusione ai lavori conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia.

N23

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. I proventi delle sanzioni spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico (art. 31, commi 4-bis e 4-ter, D.P.R. n.

N22

Le Regioni possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione (art. 31, comma 4-quater, D.P.R. n. 380 del 2001 R).