N133

Comma prima sostituito dalla L.R. 03/03/2015, n. 22 e poi abrogato dalla L.R. 26/07/2019, n. 49, così recitava:

“7. L’unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, sulla base di uno schema approvato dalla struttura regionale competente.

N132

Comma abrogato dalla L.R. 26/07/2019, n. 49, così recitava:

“6. Le risorse attribuite ai sensi dell’articolo 90, comma 8, sono utilizzate unicamente per le finalità del presente articolo e sono cumulabili con quelle concesse ai sensi di altre disposizioni di legge. Ad ogni unione può essere concesso, nell’anno di riferimento, un contributo non superiore a 50.000,00 euro.

N131

Comma abrogato dall’art. 11, comma 8, della L.R. 26/07/2019, n. 49, così recitava:

8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l’attivazione nel territorio dell’unione dei servizi di prossimità di cui all’articolo 92, per i quali lo statuto dell’unione preveda la competenza dell’unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell’unione o dei singoli comuni.