N21

Secondo che sia stato o no preventivamente effettuato il frazionamento fondiario di un’area abusivamente lottizzata, la confisca investe l’intera area interessata dall’intervento lottizzatorio e dalla previsione delle relative infrastrutture ed opere d’urbanizzazione o, invece, la sola porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti separati, dall’edificazione e dalla realizzazione delle infrastrutture (Cass., sez. III pen., 2 ottobre 2008, n. 37472 R).

N20

Le disposizioni in parola si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù (art. 30 R).

N19

Per Cass., sez. III pen., 8 ottobre 2009, n. 39078 R si può tuttavia configurare il reato di lottizzazione abusiva anche nel caso in cui si tratti di edifici già costruiti, in quanto l’alienazione frazionata dei singoli immobili, per il principio dell’accessione, è intimamente connessa al frazionamento in lotti del terreno su cui tali immobili sono stati edificati.

N18

La sentenza aveva riguardo all’installazione, all’interno di un terreno, di quattro insediamenti abitativi prefabbricati (poco meno di 30 mq ciascuno), con suddivisione di detto fondo in aree di pertinenza attraverso l’apposizione di cordoletti in fibrocemento e fosse tipo Imhoff.

N17

Una disciplina particolare è dettata per le opere realizzate in assenza di S.C.I.A. consistenti in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’art. 3 R, eseguiti:

N14

La demolizione del manufatto abusivo non incide sulla rilevanza penale della costruzione abusiva che viene meno solo con l’eventuale ottenimento del rilascio del permesso di costruire in sanatoria (Cass., sez. III pen., 18 maggio 2006, n. 17078 [R=WP18MA200617078]).

N12

Ovvero del diverso termine “congruo” nel caso di ristrutturazione edilizia “pesante” abusiva (art. 33 R).

N11

Dopo un faticoso percorso giurisprudenziale è stata infatti respinta la tesi (che tuttavia talora nuovamente riaffiora, v. Cons Stato 26 maggio 2015, n.

N9

In qualche caso la difesa di chi ha realizzato la costruzione abusiva, se trattavasi di persona priva di alloggio e con dimostrata difficoltà a procurarselo, ha tentato di sostenere l’esistenza della scriminante consistente nello stato di necessità, tesi che la giurisprudenza ha ammesso in linea teorica subordinando tuttavia il riconoscimento di tale scriminante al controllo rigoroso dei requisiti della stessa, così che essa non è ipotizzabile allorché il pericolo di restare senza abitazione sia concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale (Cass., sez.