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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Codice della strada, le principali novità
Si riportano di seguito le novità più importanti introdotte al Codice della strada.
USO DEL TELEFONO ALLA GUIDA, AUMENTO DELLE SANZIONI
L’art. 173 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (“Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida”) viene modificato inasprendo il quadro sanzionatorio per l’uso di telefoni al volante, come riportato nella seguente tabella.
PRESCRIZIONE VIOLATA | SANZIONI |
Divieto di utilizzare apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino l’allontanamento delle mani dal volante o di usare cuffie sonore | - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro |
Ulteriore violazione nel corso di un biennio | - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350 a 1.400 euro |
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E ALCOLOCK
L’art. 186 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (“Guida sotto l’influenza dell’alcool”) prevede il divieto di guidare in stato di ebbrezza e, in caso di violazione, le sanzioni riportate nella seguente tabella.
TASSO ALCOLEMICO | SANZIONI |
Tra 0,5 e 0,8 g/l | - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 543 a 2.170 euro |
Tra 0,8 e 1,5 g/l | - ammenda da 800 a 3.200 euro |
Superiore a 1,5 g/l | - ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
L’art. 186 viene novellato prevedendo che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reatoai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) e c), siano apposti i codici unionali volti a indicare che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68); oppure può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo - detto alcolock (o Ignition Interlock Device - IID) - tale per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio e, nel caso in cui venga rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69).
Inoltre, le sanzioni di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), b) e c):
- sono aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l’indicazione dei citati codici sulla patente;
- sono raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l’alcolock o i relativi sigilli.
GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI
La principale modifica sull’art. 187 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (“Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”) riguarda la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. Viene quindi meno la necessità di dimostrare lo stato di alterazione psicofisica alla guida, essendo sufficiente la positività al test. In caso di risultato positivo è previsto il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni.
In relazione al Codice penale, per effetto della soppressione del riferimento allo stato di alterazione psicofisica, si è resa necessaria la modifica all’art. 589-bis, comma 2, del R.D. 19/10/1930, n. 1398 e all’art. 590-bis, comma 2, del R.D. 19/10/1930, n. 1398 eliminando il riferimento al medesimo art. 187. Quindi, per aversi l’ipotesi aggravata delle fattispecie qui in parola, non sarà sufficiente la mera concomitante realizzazione del reato di cui all’art. 187, ma si dovrà dimostrare l’effettivo stato di alterazione psicofisica del conducente che ha cagionato la morte o le lesioni.
SORPASSO DEI VELOCIPEDI
Ai sensi dell’art. 148 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (“Sorpasso”), come modificato, il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 m.
In caso di violazione del divieto in questione è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 167 a 665 euro.
INOSSERVANZA DEI LIMITI DI VELOCITÀ, AUMENTO DELLE SANZIONI
L’art. 142 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (“Limiti di velocità”) prevede l’obbligo di osservare i limiti minimi di velocità e, in caso di superamento di tali limiti, le sanzioni riportate nella seguente tabella.
PRESCRIZIONE VIOLATA | SANZIONI |
Superamento dei limiti di non oltre 10 km/h | sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro |
Superamento dei limiti di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h | sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 694 euro |
Superamento dei limiti di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h | sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 543 a 2.170 euro |
Superamento dei limiti di oltre 60 km/h | - sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 845 a 3.382 euro |
Il comma 8 viene novellato prevedendo che se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano:
- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 880 euro;
- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
Inoltre, ai sensi del nuovo comma 6-ter dell’art. 142, nei casi di accertamento, tramite postazioni per il rilevamento della velocità, di più violazioni dei commi commesse dallo stesso veicolo - in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora dalla violazione accertata per prima - si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo.
SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE DI GUIDA
Il nuovo art. 218-ter del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (“Sospensione della patente in relazione al punteggio”) introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, prevedendo per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio inferiore a 20 punti, non solo l’ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, ma anche la sospensione breve della patente in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all’art. 126-bis del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285.
NEOPATENTATI
L’art. 117 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (“Limitazioni nella guida”), come modificato, estende da 1 a 3 anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati, titolari di patente di guida di categoria B, relativamente agli autoveicoli aventi le seguenti caratteristiche:
- veicoli superiori a 75 kW/t;
- veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 kW/t.
Ne deriva, pertanto, un innalzamento, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.
USO DEI MONOPATTINI ELETTRICI
In materia, viene introdotto l’obbligo di contrassegno per tutti i monopattini. In particolare, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro per:
- circolazione senza contrassegno;
- circolazione con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato;
- mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede.
Ulteriori principali novità introdotte sono:
- l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
- l’obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini (prima previsto solo per i minorenni) a tutti i conducenti, con la previsione, in caso di violazione, di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 250 euro;
- la limitazione della guida dei monopattini alle sole strade urbane connotate dal limite di velocità a 50 km/h;
- il divieto di circolare sui marciapiedi e, senza deroghe, quello di andare contromano;
- il divieto di circolare su piste ciclabili e aree pedonali.
ABBANDONO ANIMALI IN STRADA, MODIFICHE AL CODICE PENALE
L’art. 727 del R.D. 19/10/1930, n. 1398 (“Abbandono di animali”) prevede che chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Tale disposizione viene novellata prevedendo un aumento della pena di un terzo nel caso in cui l’animale venga abbandonato su strada o nelle relative pertinenze.
Inoltre viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno ove si accerti che il fatto che costituisce reato sia stato commesso mediante l’uso di veicoli.
Viene poi modificato l’art. 589-bis, comma 1, del R.D. 19/10/1930, n. 1398 e l’art. 590-bis, comma 1, del R.D. 19/10/1930, n. 1398 per i casi in cui i fatti ivi previsti siano ricollegati a un incidente stradale, che abbia cagionato morte o lesioni personali, provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.