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25/10/2024

Calcolo del contributo di costruzione per titolo edilizio in sanatoria

Ai fini dell’applicazione delle procedure di accertamento di conformità (articoli 36 e 36-bis del Testo unico edilizia), la determinazione del contributo di costruzione deve essere effettuata con riferimento all'epoca di realizzazione dell'abuso oppure al momento di presentazione dell'istanza? Analisi del caso e giurisprudenza di riferimento.

SALVA CASA SANATORIA CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - L’applicazione delle procedure di “accertamento di conformità” disciplinate dal Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) richiedono, tra l’altro, il pagamento di un’oblazione parametrata all’importo del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2001 (vedi anche Contributo di costruzione: interventi soggetti, parametri e modalità di calcolo).

Si fa riferimento in particolare:
1* della procedura di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001, applicabile alle irregolarità edilizie consistenti nell’esecuzione di interventi in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA ad esso alternativa;
2* della procedura di cui all’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 (introdotto dal D.L. 69/2024, c.d. “Salva casa” - vedi Decreto Salva casa: legge di conversione in G.U. e in vigore dal 28/07/2024) per le irregolarità edilizie consistenti in interventi realizzati con variazioni essenziali o in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, o in assenza di SCIA.

Nel caso della procedura di cui al punto 1*, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al contributo stesso;
Nel caso della procedura di cui al punto 2*, il rilascio del permesso in sanatoria e la SCIA in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:
a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al contributo stesso, incrementato del 20% in caso di parziale difformità e in caso di variazioni essenziali (tranne che ove si verifichi la doppia conformità “completa”, cioè quando l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda);
b) pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l’intervento sia eseguito in assenza della SCIA (misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove si verifichi la doppia conformità “completa”, cioè quando l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda).
Vedi per ampi dettagli su entrambe le procedure: La sanatoria degli abusi edilizi

Uno dei dubbi più frequenti è se - ai fini dell’applicazione delle suddette procedure accertamento di conformità - la determinazione del contributo di costruzione debba essere effettuata con riferimento all'epoca di realizzazione dell'abuso oppure al momento di presentazione dell’istanza.
La domanda trova una chiara risposta nella giurisprudenza, secondo la quale il contributo di costruzione deve essere determinato secondo le regole e i parametri vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria.
Tale principio trae fondamento, in primo luogo, nell’applicazione del canone tempus regit actum, perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e, in secondo luogo, su considerazioni relative alle finalità perseguita, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere.
Quanto sopra, pertanto, anche se per ipotesi l’epoca dell’abuso fosse da far risalire a prima del 1967, epoca in cui i titoli edilizi erano gratuiti.

In tal senso: C. Stato 27/04/2020, n. 2667; C. Stato 03/11/2023, n. 9525; C. Stato 02/07/2019, n. 4514; TAR Campania, Napoli, 07/11/2013 n. 4944.

Dalla redazione