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28/10/2024

Ribasso su costi manodopera e verifica dell'anomalia

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che la conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia.

RIBASSO COSTI MANODOPERA VERIFICA ANOMALIA OFFERTA - L’istante censurava la legittimità del provvedimento di esclusione adottato nei propri confronti per offerta inammissibile, perché la stazione  appaltante avrebbe dovuto chiedere le giustificazioni dell’offerta ribassata presentata prima di procedere all’estromissione dalla gara.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 09/10/2024, n. 452, ha svolto le seguenti considerazioni:
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con parere del del 19/07/2023, n. 2154, ha indicato che l'offerta economica non va costituita solamente dal ribasso operato sull'importo al netto del costo della manodopera, ma deve includerlo al suo interno; quest’ultimo non può essere considerato un importo aggiuntivo ma fa già parte dell’offerta ed è soggetto a verifica;
- l'ANAC, con la Delibera del 15/11/2023, n. 528 ha indicato che l'art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l’obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera, i quali, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale (si veda Indicazioni ANAC su costi della manodopera e importo assoggettato al ribasso e Sent. Breve C. Stato 09/06/2023, n. 5665);
- secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, la libertà di iniziativa economica deve comprendere la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante nella disciplina di gara, salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili;
- dunque, in base all'art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, la conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia; in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale oltre il rispetto dei minimi salariali (Sent. T.A.R. Toscana 29/01/2024, n. 120Sent. T.A.R. Basilicata 21/05/2024, n. 273Sent. T.A.R. Calabria Reggio Calabria 08/02/2024, n. 119);
- secondo tale indirizzo prevalente, la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale sarebbe posta nel nulla se si interpretasse come esistente un divieto inderogabile di ribasso dei costi della manodopera. Difatti, se tali costi fossero interamente predeterminati dalla stazione appaltante, non sarebbe chiaro quale prova potrebbe desumersi dalla più efficiente organizzazione aziendale dimostrata dall’operatore economico;
- inoltre, se il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che, secondo tale ricostruzione interpretativa, la conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia; in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale oltre il rispetto dei minimi salariali.
Nel caso di specie, stante la formulazione dell’offerta da parte dell’istante, comprensiva di un costo della manodopera differente da quello indicato dalla stazione appaltante, l’amministrazione era tenuta, prima di escludere l’offerta, a sottoporla a verifica di congruità ai sensi dell’art. 110 del D. Leg.vo 36/2023, affinché il concorrente potesse giustificare i minori oneri offerti e, solo qualora tale verifica non avesse avuto esito positivo, si sarebbe potuto procedere alla relativa esclusione.

Dalla redazione