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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Toscana 30/09/2024, n. 1083
Deliberaz. G.R. Toscana 30/09/2024, n. 1083
Deliberaz. G.R. Toscana 30/09/2024, n. 1083
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Testo del documento
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla direttiva VIA 2014/52/UE; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, parte seconda; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito CAD), articoli 15, 20 e 65; VISTA la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”; VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11/04/2017 n. 19/R “Disposizioni per il coordinamento delle procedure finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale e per il raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA con i procedimenti autorizzativi ambientali di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010”; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1196 del 01.10.2019 “L.r. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”, recante gli allegati A, B, C, D, E, F; DATO ATTO delle sopravvenute disposizioni normative, in particolare: - decreto legge 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11.09.2020, n. 120; decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29.07.2021, n. 108 e decreto legge 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni in legge 21.04.2023, n. 41, di modifica della parte seconda del d.lgs. 152/2006; - legge regionale 05/08/2022, n.29, articoli da 27 a 35, di modifica della l.r. 10/2010; - d.p.g.r. 09.10.2019, n.62/R, recante modifica al d.p.g.r. 11.04.2017, n.19/R; VISTI i decreti ministeriali: - n. 1 del 04.01.2018 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui si provvede ad individuare le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, di competenza dello Stato; - n. 47 del 02.02.2018 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare; e rilevato che i suddetti decreti attengono alle procedure di VIA di competenza statale ma che costituiscono utile riferimento anche per le procedure di competenza regionale; RITENUTO necessario, in applicazione dell'articolo 3-bis della legge 241/1990 e in ottica di semplificazione per l’utenza e di facilitazione per la partecipazione del pubblico nei procedimenti regionali, prevedere idonee modalità telematiche per la presentazione e gestione delle istanze in materia di VIA di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e al Titolo III della l.r. 10/2010 di competenza regionale, con l’ausilio di specifico applicativo che permetta di guidare l’utente esterno, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale e della normativa sulla protezione dei dati pers |
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Allegato A - Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010
1. Premessa 1. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art. 33 commi 1, 2 e 3 prevede quanto segue: "1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti. 3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia."; Il D.M. n. 1 del 4 gennaio 2018 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede ad individuare le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, di competenza dello Stato. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 47 del 2 febbraio 2018 reca disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare. La legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" all'art. 47-ter "Oneri istruttori", prevede quanto segue: "1. Ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge. 2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale. 3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti. 4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare. 5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", titolo 3 "entrate extratributarie" del bilancio regionale.". 2. Il presente Allega |
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Allegato B - Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e di cui alla L.R. 10/2010, di competenza regionale
1. Premessa 1. La legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" all'art. 65 "Disposizioni attuative delle procedure" comma 3, prevede che: "3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.". 2. Le modalità organizzative contenute nel presente Allegato B si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità organizzative per i procedimenti di propria competenza in conformità con i rispettivi ordinamenti.
2. Struttura operativa dell'Autorità competente (L.R. 10/2010, art. 47) - Disposizioni organizzative 1. La struttura operativa per le procedure di VIA dell'Autorità competente Regione Toscana è il Settore Valutazione di impatto ambientale, della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia (Settore VIA). 2. Sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via, sono pubblicati i fac-simile relativi alle istanze di avvio del procedimento ed agli avvisi al pubblico, che potranno essere utilizzati per le istanze presentate via PEC fino a quando non sarà attivato il Sistema GeA come unica modalità per la presentazione. 3. A decorrere dalla sua attivazione, il Settore VIA riceve tramite il Sistema Gestionale Ambientale (GeA) le istanze relative ai seguenti procedimenti di competenza regionale, secondo le modalità disciplinate nell'Allegato E.
3. Soglie relative ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 6, lettera d) - Indicazioni al proponente 1. Per alcune tipologie progettuali, l'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 prevede soglie dimensionali al di sopra delle quali il progetto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, mentre al di sotto delle medesime il progetto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA. 2. Qualora sussista, per il progetto in esame, almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri riportati al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30 marzo 2015 (G.U. dell'11.4.2015, Serie Generale), le soglie dimensionali, ove previste, dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%. 3. Nel caso in cui il proponente, per il principio di leale collaborazione, richieda il parere della struttura operativa regionale in merito al campo di applicazione della normativa in materia di VIA, per quanto attiene ai progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, il proponente fornisce gli elementi che consentano alla struttura operativa la valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30 marzo 2015.
4. Verifica preliminare (D.Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1 ed art. 6, commi 9 e 9-bis; L.R. 10/2010, art. 58) - Indicazioni al proponente 1. Nel caso il proponente intenda apportare modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, il medesimo presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa regionale. 2. La documentazione allegata all'istanza: a) esplicita, a livello descrittivo e grafico, lo stato attuale o autorizzato e lo stato modificato nonché la motivazione delle modifiche progettuali richieste; b) contiene gli elementi informativi previsti dai decreti attuativi di cui dall'art. 25 del D.Lgs. 104/2017, che sono pubblicati sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via; c) fornisce motivati elementi, utili ai fini delle valutazioni della struttura operativa regionale, con riferimento a quanto segue: - la localizzazione o meno del progetto di modifica in area non contigua, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione; - se il progetto di modifica determina un cambiamento di tecnologia, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale cambiamento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni; |
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Allegato C - Nucleo regionale di Valutazione - VIA (L.R. 10/2010, art. 47-bis)
1. Premessa Il presente allegato disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo regionale di Valutazione - VIA, previsto dall'art. 47-bis della L.R. 10/2010.
2. Funzioni del Nucleo Il Nucleo regionale di Valutazione - VIA, di seguito denominato "Nucleo", è un organo interno a competenza tecnica con il compito di supportare la Giunta Regionale ai fini dell'espressione del proprio parere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 10/2010, nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale. In particolare il Nucleo è coordinato dalla struttura operativa di cui all'art. 47, comma 1, della L.R.10/2010 e conclude l'istruttoria interdisciplinare svolta dalla medesima. Il Nucleo opera in casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere sul progetto in esame. Si considerano complesse le valutazioni relative a progetti: a) interessanti un'area geografica ampia ed una popolazione numerosa; |
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Allegato D - Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (D.Lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; L.R. 10/2010, art. 55)
1. Procedimenti di competenza regionale
1.1 Premessa Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti in materia di VIA: l'ottemperanza può essere accertata per via cartolare - in base a documenti presentati dal proponente in allegato ad una istanza (verifica di ottemperanza) - oppure in base a sopralluoghi sul sito di progetto o in esito alla verifica dei dati di monitoraggio raccolti (attività di controllo).
1.2 Autorità competente e soggetti avvalsi per la verifica di ottemperanza 1. Con riferimento ai provvedimenti in materia di VIA di competenza regionale, l'Autorità competente per la verifica di ottemperanza è la Regione Toscana, Settore regionale competente in materia di VIA (Settore VIA). 2. I Soggetti avvalsi per la verifica dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 sono i Soggetti pubblici individuati nei provvedimenti in materia di VIA, in possesso di specifiche competenze ambientali in materia di rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi, afferenti al progetto in esame, nonché in materia di vigilanza, monitoraggio e controllo, con riferimento ai fattori ambientali di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006. 3. Ove nella condizione ambientale non siano individuati Soggetti avva |
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Allegato E - Guida esplicativa all'utilizzo dell'applicativo Sistema Gestionale Ambientale (GeA)
1. Premessa 1. La legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" all'art. 65 "Disposizioni attuative delle procedure" comma 3, prevede che: "3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.". 2. Le modalità organizzative contenute nel presente Allegato E si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità organizzative per i procedimenti di propria competenza in conformità con i rispettivi ordinamenti.
2. Finalità del Sistema GeA 1. Ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito denominato CAD) il Sistema Gestionale Ambientale (GeA), è finalizzato a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di competenza del Settore regionale competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese. In particolare il Sistema di compone di 3 moduli: 1. GeA FO: un front office deputato a semplificare e facilitare la presentazione delle istanze di avvio delle procedure di VIA, di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed ai Titoli III e V della L.R. 10/2010, di competenza regionale, 2. GeA BO: un back office finalizzato alla gestione procedurale e documentale dei procedimenti da parte del Settore regionale competente in materia di VIA 3. GeA Info: un portale pubblico che consente: - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa di VIA; - la consultazione della documentazione dei procedimenti in corso da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale; - la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico in modalità telematica. 2. Il Sistema Gea nel suo complesso costituisce il canale di comunicazione diretto tra i proponenti e l'Amministrazione in relazione ai singoli procedimenti e consente la sistematizzazione di un archivio digitale georeferenziato, dando applicazione alle disposizioni del CAD in materia di modalità di accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni. 3. L'autenticazione per l'accesso ai moduli di GeA avviene coerentemente con le modalità indicate dall'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale recante "Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni". In particolare l'autenticazione avverrà per il tramite della piattaforma abilitante ARPA Infras |
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