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20/08/2024

Servizi di ingegneria e architettura: valore dell'appalto e divieto di frazionamento

Con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura, ANAC ha fornito indicazioni in merito alle corrette modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto e al rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi.

Con il Com. ANAC 10/07/2024 si forniscono indicazioni relativamente all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del valore stimato dell'appalto ed al divieto di frazionamento.

L'ANAC ha dapprima richiamato le seguenti rilevanti disposizioni del Codice appalti:
- l'art. 14 del D. Leg.vo 36/2023, il cui comma 4 specifica che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara; mentre il comma 6 stabilisce che la scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee e che un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino;
- l'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale il progetto esecutivo è redatto, di regola, dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, mentre nell’Allegato I.13 del Codice appalti sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria.

L'ANAC ha poi indicato che dalle suddette disposizioni emerge:
- una priorità accordata all’affidamento congiunto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione esecutiva, ciò al principale fine di garantire l’omogeneità e la coerenza della progettazione;
- l’obbligo da parte delle stazioni appaltanti di stimare in via unitaria l’importo totale dei servizi di ingegneria e architettura, assistendosi, in caso contrario, ad un ingiustificato frazionamento degli stessi.

Pertanto, le stazioni appaltanti devono:
- dare priorità all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria;
- calcolare correttamente l’importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e/o incarico da affidare ai fini della conseguente applicazione della procedura prevista per l’importo totale dei servizi;
- riportare sempre nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi;
- rispettare l'obbligo di adeguata motivazione giustificatrice con riferimento alla residuale possibilità del frazionamento prevista dall’art. 14, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023, poiché, in assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l'artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria.

L'ANAC ha richiamato infine il favor stabilito dalla normativa (art. 58 del D. Leg.vo 36/2023) per la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, finalizzato a garantire condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.

Dalla redazione