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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 07/08/2024, n. 17
L. R. Lazio 07/08/2024, n. 17
L. R. Lazio 07/08/2024, n. 17
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Art. 1 - Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali in occasione del giubileo 20251. La Regione, in occasione del Giubileo ordinario dell'anno 2025, tenuto conto della rilevanza che l'evento riveste, sia a livello nazionale che internazionale nel proprio territorio, promuove interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali, anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli e agroalimentari, riconoscendo l'importanza e le potenzialità degli stessi per la crescita economica, culturale e turistica della Regione. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia regiona |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5, relativo alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e successive modifiche. Disposizioni di adeguamento e finanziarie1. All'articolo 7 della l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti: “2. Ai sensi del comma 1, Film Commission opera secondo le modalità dell'in house providing, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto eurounitario e della legislazione statale in materia e, sulla base della programmazione, dell'indirizzo strategico-operativo e del controllo della Regione, persegue le finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria, del cinema e dell'audiovisivo, garantendo il supporto e l'assistenza, sul territorio regionale, alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati. 2-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, Film Commission svolge, in particolare, le seguenti attività: a) promozione e rafforzamento dell'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo, al fine di valorizzare il territorio regionale e tutelare il paesaggio e la sostenibilità; |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo ai contributi per le sedi comunali e successive modifiche. Disposizione finanziaria1. All'articolo 34 della l.r. 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 10 - Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo a disposizioni concernenti gli impianti crematori e il piano regionale di coordinamento1. All'articolo 8 della l.r. 4/2024 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti |
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Art. 14 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale” e successive modifiche1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 13/1997 è i |
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Art. 15 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34 |
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Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 34/1997 è inserito il seguente: “Art. 5-bis - (Parchi canili) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 bis e 3 bis, i comuni, singoli o associati, possono destinare, nel rispetto di quanto previsto dai propri strumenti urbanistici e dalla normativa igienico sanitaria, aree verdi urbane o periurbane alla realizzazione di parchi canili in grado di fornire, ai cani ospitati, un ambiente di vita più elevato e nel quale favorire il loro benessere fisiologico ed etologico nonché un corretto rapporto con l'uomo. 2. I parchi canili presentano una riduzione delle aree cementate e una maggior presenza di spazi di terra battuta in grado di favorire una maggior pulizia con un minor utilizzo di acqua. Nei parchi canili possono esser |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo alle misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti e successive modifiche1. All'articolo 4 della l.r. 28/2019, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione svolge la funzione di punto unico di contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale, per gli investimenti finalizzati all'insediamento |
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Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale” e successive modifiche. Disposizione finanziaria1. Alla l.r. 18/2022 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 - (Interventi del Piano straordinario) 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico e di concerto con gli Assessori competenti nei diversi ambiti di intervento, approva, entro il 30 giugno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, il Piano straordinario. 2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario di cui al comma 1: |
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Art. 20 - Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - Autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali1. Ai sensi dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, gli scarichi delle acque reflue indus |
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Art. 23 - Rinnovo delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico in presenza di motivi imperativi di interesse generale per la salvaguardia dei valori sociali e la tutela del patrimonio storico, culturale e artistico |
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Art. 24 - Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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