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L. R. Lazio 21/10/1997, n. 34

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, le aziende Unità sanitarie locali (U.S.L.), gli ordini dei veterinari delle varie Province e le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, comma 1, al fine di real

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Art. 2 - Competenze dei Comuni e delle Comunità montane

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane provvedono:

a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le aziende U.S.L., entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;

b) ad assicurare

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Art. 3 - Competenze dei servizi veterinari delle aziende U.S.L.

1. I servizi veterinari delle aziende U.S.L.:

a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;

b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso;

c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero;

d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;

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Art. 4 - Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani e gatti

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il risanamento dei canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:

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Art. 5 - Requisiti strutturali e attrezzature

1. I canili pubblici devono essere dotati:

a) di un numero di box rapportato all'area territoriale interessata, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali; le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri minimi fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed

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Art. 5-bis - Parchi canili

N4

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 bis e 3 bis, i comuni, singoli o associati, possono destinare, nel rispetto di quanto previsto dai propri strumenti urbanistici e dalla normativa igienico sanitaria, aree verdi urbane o periurbane alla realizzazione di parchi canili in grado di fornire, ai cani ospitati, un ambiente di vita più elevato e nel quale favorire il loro benessere fisiologico ed etologico nonché un corretto rapporto con l'uomo.

2. I parchi canili presentano una riduzione delle aree cementate e una maggior presenza di spazi di terra battuta in grado di favorire una maggior pulizia con un minor utilizzo di acqua. Nei parchi canili possono essere realizzati appositi percorsi pedonali da destinare al pubblico con panchine o zone ludiche per bambini, così da incentivare la frequentazione dei cittadini e il rapporto con gl

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Art. 6 - Comodato

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione de

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Art. 7 - Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame

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Art. 8 - Contributi regionali

1. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:

a) la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della L. 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale;

b) fondi regionali.

3. La Giunta regionale può destinare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi di cui al comma 2, lettera a), per la realizzazione d

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Art. 9 - Cani di quartiere

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal D.

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Art. 10 - Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani

1. I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso e quelli che vivono in stato di libertà sul te

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Art. 11 - Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro «habitat».

2. I gatti che vivono li

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Art. 12 - Anagrafe del cane

1. Presso ogni azienda U.S.L. è tenuta l'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione all'anagrafe canina deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla nascita o entro dieci giorni dall'acquisizione del possesso o del

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Art. 13 - Codice di riconoscimento

1. I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il q

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Art. 14 - Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano al servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio i mutamenti nella titolarità della prop

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Art. 15 - Abbandono, ricovero e custodia degli animali

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Art. 16 - Controllo del randagismo

1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 13, sono restituiti al proprietario o al detentore.

2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi dei

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Art. 17 - Programma di prevenzione del randagismo

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 281 del 1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per la

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Art. 18 - Cani ospitati presso strutture private

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende U.S.L. fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e la loro provenienza.

2. Dal momento della c

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Art. 19 - Misure di protezione

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

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Art. 20 - Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio

1. Gli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio. È vietato porre in vendita cani non iscritti all'anagr

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Art. 21 - Trasporto animali

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato al

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Art. 22 - Guardie zoofile

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità all'articolo 5 del D.P.R. 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono altresì nominate dal Direttore della direzione regionale competente per materia su proposta delle associazioni di volonta

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Art. 23 - Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. Modifica alla L.R. 28 giugno 1993, n. 29

1. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali che presentino i requisiti previsti dall'

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Art. 23-bis - Soccorso animali

N15

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 120/2010 e del relativo De

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Art. 24 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è proprietario, possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni.

1-bis. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria com

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Art. 25 - Limiti di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia uti

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Art. 26 - Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, è istituito il capitolo di bilancio n. 41148 con la seguente denominazione: «Spesa per l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo».

2. Lo stanziamento per l'anno 1997 è determinato in lire cento milioni e la relativa copertura è assicurata mediante utilizzazione, di pari importo, della somma iscritta al capitolo n. 41145 del bilancio 1997.

3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1991 conflu

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Art. 27 - Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale n. 63 del 1988.

 

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