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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 27/10/2022, n. 18
L. R. Lazio 27/10/2022, n. 18
L. R. Lazio 27/10/2022, n. 18
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e dei principi di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto, detta disposizioni volte a promuovere, per i comuni di cui al comma 3 ricompresi nei territori dell'Etruria meridionale ricadenti nella Città metropolitana di Roma Capitale e nella Provincia di Viterbo, la realizzazione di un sistema integrato e partecipativo di sviluppo del territorio in grado di coniugare il patrimonio archeologico, storico, artistico, c |
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Art. 2 - Obiettivi del Piano straordinario1. Il Piano straordinario è finalizzato al raggiungimento, in ambito comunale e intercomunale, dei seguenti obiettivi: a) realizzazione di interventi e opere per lo sviluppo e l'ottimizzazione della viabilità, con particolare riferimento al potenziamento della rete viaria di collegamento del porto di Civitavecchia e dell'Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci” con i comuni dell'entroterra dell'Etruria meridionale, ricadenti nella Città metropolitana di Roma Capitale e nella Provincia di Viterbo, nonché per lo sviluppo ecosostenibile dei porti di Civitavecchia e Fiumicino, quali, in particolare: 1) il potenziamento delle reti di collegamento viario e delle infrastrutture tra il porto di Civitavecchia e l'Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci” e le aree del litorale nord e il lago di Bracciano per favorire le attività di afflusso turistico nelle zone di maggior interesse storico e culturale, anche attraverso la riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Santa Marinella, Santa Severa e Cerveteri-Ladispoli, previa intesa con i soggetti gestori; 2) gli interventi per favorire lo sviluppo di impianti ecocompatibili e per la produzione di energia rinnovabile nei porti di Civitavecchia e di Fiumicino, con particolare riferimento ai sistemi di riciclo degli scarichi e carichi d'acqua dalle imbarcazioni, all'approvvigionamento di carburante nonché all'adozione delle tecnologie dell'idrogeno e delle celle a combustibile e al sistema di illuminazione, anche dotando le strutture di colonnine di ricarica nei porti stessi, con la finalità di ridurre le emissioni, previa intesa con l'Autorità portuale e gli eventuali soggetti statali competenti; 3) incentivi per favorire lo sviluppo di una cantieristica navale ecocompatibile con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle imbarcazioni, previa intesa con l'Autorità portuale e gli eventuali soggetti statali competenti; b) realizzazione di interventi e opere per la difesa del suolo e il recupero ambientale di aree degradate e intervent |
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Art. 3 - Interventi del Piano straordinario1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico e di concerto con gli Assessori competenti nei diversi ambiti di intervento, approva, entro il 30 giugno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, il Piano straordinario. 2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario di cui al comma 1: a) la Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno, destina ai soggetti attuatori le risorse di cui all'articolo 10, ripartite sulla base demografica e della relativa estensione territorial |
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Capo II - Strumenti operativi |
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Art. 4 - Comitato istituzionale |
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Art. 5 - Controlli, verifiche e monitoraggio1. La direzione regionale competente in materia secondo i diversi ambiti di intervento effettua il controllo, la verifica e il monitoraggio sugli inter |
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Art. 6 - Revoca dei finanziamenti1. I finanziamenti assegnati ai soggetti attuatori secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano straordinario sono revocati e le somme erogate sono recuperate nei seguenti casi: |
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Capo III - Disposizioni finali e finanziarie |
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Art. 7 - Disposizione di prima attuazione1. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano straor |
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Art. 8 - Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3. 2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica ai |
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Art. 9 - Clausola di valutazione degli effetti finanziari1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competent |
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Art. 10 - Disposizioni finanziarie1. N2 Agli oneri derivanti dal Piano straordinario, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente: a) del “Fondo per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale - parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00, per l'anno 2022 e a euro 300.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1; b) del “Fondo per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale - parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 700.000,00, per l'anno 2022 e a euro 1.500.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2. 2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste |
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Art. 11 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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