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24/07/2024

Inconferibilità incarichi pubblici: Atto di segnalazione ANAC a governo e parlamento

Con l'Atto di segnalazione a governo e parlamento, l'ANAC ha chiesto la modifica della disciplina dell'inconferibilità degli incarichi pubblici a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 98/2024.

Con un Atto di segnalazione a governo e parlamento del 10/07/2024, l'ANAC ha segnalato l'opportunità di un intervento normativo per la modifica della fattispecie di inconferibilità, di cui all'art. 7 del D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39, alla luce della Sent. Corte Cost. 04/06/2024, n. 98.

La suddetta sentenza della Corte Cost.le 98/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del D. Leg.vo 39/2013, nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato - che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione - in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).

Secondo l'ANAC, essendo stata dichiarata l’incostituzionalità unicamente della lett. d) dell’art. 7, comma 2, del D. Leg.vo 39/2013, sarebbe opportuno un apposito intervento normativo volto ad escludere la rilevanza, per tutte le fattispecie di inconferibilità considerate nell’art. 7 del D. Leg.vo 39/2013, dell’incarico in provenienza in questione, per il medesimo vizio posto a fondamento della sentenza della Corte Costituzionale 98/2024, in modo da assicurare alle disposizioni in commento la dovuta coerenza costituzionale.
In particolare, l'ANAC ha segnalato l’opportunità di eliminare, quale presupposto dell’inconferibilità di cui all’art. 7 del D. Leg.vo 39/2013, lo svolgimento, in provenienza, degli incarichi amministrativi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico, alla luce delle indicazioni offerte dalla Corte costituzionale circa la violazione dell’art. 76 della Costituzione costituita dall’equiparazione degli stessi agli incarichi di natura politico-elettiva.

Dalla redazione