N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 05/04/1993, n. 106 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, del D.L. 08/08/1994, n. 507 (L. 21/10/1994, n. 584).

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.P.R. 24/03/2003, n. 136, il presente articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94.

L’articolo così recitava:

“Art. 24. - Compiti del Servizio nazionale dighe

1. Il Servizio nazionale dighe, fermo restando quanto disposto dall’art. 9, comma 3, della legge, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, nel rispetto delle norme tecniche emanate in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed in particolare del decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 marzo 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 4 agosto 1982 nonché delle disposizioni contenute nella circolare 4 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1988, provvede:

a) abrogata

b) all’esame dei progetti delle opere di sbarramento dei corsi d’acqua per la formazione di invasi e la regolazione dei deflussi, ivi comprese le opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo, anche con riferimento allo stato dei territori e degli insediamenti posti a monte ed a valle del serbatoio;

c) all’esame dei progetti di varianti se l’opera è stata già approvata o in corso di costruzione e delle loro modifiche se già costruita;

d) alla vigilanza sulla costruzione;

e) alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle dighe in esercizio fin dagli invasi sperimentali, essendo compresi, in tali attività, i compiti che il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, attribuisce agli uffici del genio civile, salvo quelli di cui all’art. 1, comma 2, ed all’art. 7, comma 1, che restano attribuiti agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo le rispettive competenze.

2. Il Servizio nazionale dighe altresì:

a) abrogata

b) collabora con il Ministero dei lavori pubblici e con il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e costruzione delle dighe di ritenuta.

3. Per le opere di nuova costruzione o per modifiche, varianti ed adeguamenti di quelle esistenti, il Servizio nazionale dighe:

a) esamina ed esprime parere sul progetto di massima dello sbarramento;

b) esamina il progetto esecutivo che invia successivamente, per esame e parere, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, accompagnandolo con propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento e delle opere accessorie; nei casi di limitata importanza il Servizio nazionale dighe può procedere direttamente all’approvazione dei progetti esecutivi;

c) verifica, prima dell’inizio della costruzione, l’adeguatezza degli impianti di cantiere per l’approvvigionamento dei materiali elementari e per la confezione e produzione di quelli composti e la loro posa in opera;

d) rilascia il nulla osta all’inizio della costruzione dello sbarramento, previo accertamento dello stato della superficie di fondazione con riferimento alle ipotesi progettuali, nonché ai rilievi ed esplorazioni svolti durante la fase di progettazione; ordina eventuali ulteriori accertamenti per completare il quadro delle conoscenze;

e) segue le fasi costruttive dell’opera di sbarramento e delle opere accessorie, raccogliendo ed ordinando, con la continua e sistematica sorveglianza e partecipazione dell’assistente governativo, osservazioni, misure e campioni dei materiali prodotti e posti in opera;

f) autorizza, previo parere della commissione di collaudo, gli invasi sperimentali, può revocare l’autorizzazione o variare le modalità, rispettivamente, per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;

g) approva, prima dell’inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento, il relativo foglio di condizioni, nonché, successivamente, quello per l’esercizio e la manutenzione.

4. Abrogato

5. Il Servizio nazionale dighe provvede, durante la costruzione, le fasi di collaudo e l’esercizio dell’impianto, alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle opere di sbarramento ed accessorie e delle zone interessate dall’invaso, che i concessionari ed i gestori sono tenuti a svolgere.

6. L’attività di vigilanza, da effettuare avvalendosi anche di esperti, si svolge con le seguenti modalità:

a) ispezioni per valutare lo stato delle opere (diga e manufatti accessori, serbatoio);

b) controllo sui sistemi di osservazione e misura, promuovendo l’installazione dei sistemi moderni per l’osservazione anche a distanza del comportamento statico e dinamico delle opere;

c) controllo delle analisi e delle elaborazioni degli elementi rilevati, svolte dal concessionario o gestore delle opere;

d) prescrizione di indagini specifiche sperimentali e/o teoriche per manifestazioni di eventi singolari o misurati che consentano di interpretare i fenomeni e di individuare eventuali provvedimenti atti a restituire il richiesto grado di sicurezza;

e) promozione ed acquisizione degli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e per l’ipotetico crollo della diga stessa

f) limitazione opportuna degli invasi in presenza di circostanze che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell’opera e segnalazione alla autorità di protezione civile ove permanga la situazione di pericolo.

7. Per gli studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio nazionale dighe può avvalersi, per la parte propriamente idraulica, del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia.”

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