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10/07/2024

Progettazione, costruzione ed esercizio dighe e opere di derivazione

Con l’emanazione del D.M. 14/05/2024, n. 94, è stato definito il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, e delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, con o senza restituzione in alveo.

Sulla G.U. 05/07/2024, n. 156, è stato pubblicato il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/05/2024, n. 94: “Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”.

Il provvedimento, in attuazione dell’art. 2 del D.L. 08/08/1994, n. 507, comma 1 - come sostituito dall’art. 2del D.L. 16/06/2022, n. 68, comma 1 - disciplina:
* il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse aventi le caratteristiche dimensionali di cui all’art. 1 del D.L. 507/1994, comma 1, e delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, con o senza restituzione in alveo;
* l’individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.

Il provvedimento definisce:
1*impianto di ritenuta”: l’insieme dello sbarramento, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde del serbatoio e dell’acqua invasata;
2*opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta” (o anche, in breve, “opere di derivazione”): l’insieme delle opere di presa, regolazione del flusso, trasporto, condotta e restituzione delle acque che traggono origine e sono direttamente alimentate da un invaso realizzato tramite uno sbarramento di ritenuta.

IMPIANTI DI RITENUTA - Per la progettazione degli impianti di ritenuta è previsto in estrema sintesi che:
* il progetto di fattibilità tecnico-economica (PTFE) è oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale nell’ambito del procedimento concessorio di cui all’art. 7 del R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici), è redatto in conformità al Codice dei contratti pubblici e contiene gli elaborati indicati all’art. 7 del D.M. 94/2024 in commento nonché gli ulteriori elaborati specialistici indicati nell’art. 9 del D.M. 94/2024;
* con l’approvazione del progetto esecutivo (PE), la Direzione generale stabilisce le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione dell’opera, da inserire in una specifica ed autonoma sezione della parte tecnica del capitolato speciale di appalto o documento tecnico equivalente.
Sono inoltre dettate disposizioni concernenti i contenuti del piano di manutenzione, l’approvazione di varianti in corso d’opera, i progetti di intervento su opere esistenti.

Per la costruzione degli impianti di ritenuta è previsto in estrema sintesi che:
* il direttore dei lavori, oltre a svolgere i compiti previsti dal Codice dei contratti pubblici può assumere anche il ruolo di “Ingegnere responsabile” della sicurezza delle opere e dell’esercizio dell’impianto di ritenuta, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 507/1994, comma 7;
* prima dell’avvio dei lavori, i materiali da impiegare nella costruzione dell’impianto sono assoggettati a prove di qualificazione preliminari, secondo il programma indicato nel PFTE;
* la Direzione generale, durante le fasi della costruzione, vigila sull’esecuzione dei lavori disponendo eventuali sopralluoghi, accertamenti, verifiche e prove tecniche;
* al termine dei lavori, ovvero qualora i lavori abbiano raggiunto uno stato di avanzamento tale da consentirlo in condizioni di sicurezza, e previa autorizzazione della Direzione generale, può avere inizio l’esercizio sperimentale (esercizio temporaneo ai fini del collaudo tecnico speciale);
* ai fini dell’esercizio sperimentale dell’impianto, è predisposto il foglio di condizioni per l’esercizio sperimentale (FCS), cioè il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell’impianto di ritenuta nel corso dell’esercizio sperimentale;
* a seguito dell’avvio degli invasi sperimentali, la Direzione generale effettua visite di vigilanza periodiche all’impianto.

È previsto il collaudo tecnico speciale delle dighe, che ha la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l’entrata in esercizio ordinario dell’impianto di ritenuta attraverso la verifica, anche sotto carico idraulico, del comportamento delle opere civili, delle sponde e delle opere elettromeccaniche, in coerenza con le previsioni del progetto approvato, ed assorbe le finalità di un collaudo tecnico-funzionale per l’impianto nel suo complesso.

OPERE DI DERIVAZIONE - Per la progettazione delle opere di derivazione è previsto in estrema sintesi che:
* il PFTE è oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale (che attribuisce la classe di attenzione (art. 4 del D.M. 94/2024) cui le opere sono associate), è redatto in conformità al Codice dei contratti pubblici e contiene gli elaborati indicati dall’art. 30 del D.M. 94/2024, comma 2;
* il PE è redatto in conformità al Codice dei contratti pubblici e contiene gli elaborati indicati dall’art. 30 del D.M. 94/2024, comma 3.
Sono inoltre dettate disposizioni concernenti i contenuti del piano di manutenzione, norme generali per l’esecuzione, per l’accertamento tecnico e l’autorizzazione all’esercizio definitivo.

NORME TRANSITORIE - L’art. 38 del D.M. 94/2024 dispone che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 94/2024 stesso (quindi entro il 20/01/2026), la Direzione generale attribuisce la classe di attenzione agli sbarramenti in costruzione o esercizio al 20/07/2024 (data di entrata in vigore del decreto).

Dalla redazione