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10/07/2024

Bonus edilizi, principio di cassa e ravvedimento in caso di errata fatturazione

Secondo l’Agenzia delle entrate - Interpello n. 143 del 09/07/2024 - in caso di errata fatturazione, l’emissione di note di variazione per la correzione degli errori, e il ravvedimento operoso, non consentono di retrodatare l’efficacia delle fatture a quella iniziale, con le relative conseguenze ai fini del bonus fiscale.

Con la risposta a Interpello n. 143 del 09/07/2024, l’Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di un intervento Superbonus, nel quale l’impresa ha emesso, in data 29/12/ 2023, fatture errate, avendo praticato lo sconto in fattura sul solo imponibile e non sull’importo comprensivo di IVA (omettendo quindi di addebitare l'IVA in rivalsa).
L’impresa aveva poi tentato di correggere l’errore producendo, in data 27/03/2024, note di variazione, e appellandosi alla possibilità di fare ricorso al “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D. Leg.vo 472/1997.

L’Agenzia delle entrate ha in primo luogo richiamato il consolidato principio secondo il quale - per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali - in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento (Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 4). In caso di sconto integrale in fattura (e quindi in assenza di un pagamento), tale data coincide con quella di emissione della fattura da parte del fornitore (in tal senso, Interpello n. 1 del 05/01/2024).

L’Agenzia ha inoltre richiamato il punto 5.3.4 della Circolare 22/12/2020, n. 30/E, ove è chiarito che - ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura - per “corrispettivo dovuto” deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e che l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti.

Infine, viene richiamata la risposta a Interpello n. 103 del 13/05/2024, nella quale è stato:
* ribadito che la data di emissione della fattura elettronica coincide con la corretta ricezione da parte dello SDI;
* chiarito però che ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in caso di sconto integrale in fattura, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SDI nei termini stabiliti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, comma 4, (entro 12 giorni), e ovviamente ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus.

Le note di variazione prodotte nel caso specifico per rimediare all’errore sono state concretamente trasmesse allo SDI (e quindi emesse) il 27/03/2024, ben oltre il termine di 12 giorni di cui si è detto, e inoltre il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Leg.vo 472/1997 non consente di retrodatare l'efficacia delle fatture, nel caso descritto le fatture si considerano emesse nel 2024, con tutte le conseguenze del caso ai fini del bonus fiscale.

I principi sopra affermati, seppure riferiti ad un caso specifico di Superbonus, si ritengono applicabili anche a casi simili ma con fruizione di bonus diversi.

Dalla redazione