L. R. Friuli Venezia Giulia 22/12/2011, n. 17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 22/12/2011, n. 17

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2011, n. 18
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Capo I - Razionalizzazione di Agemont Spa
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Art. 1 - Art. 3 - Omissis

 

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Art. 4 - Modifica alla legge regionale n. 3/1999

N1

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Art. 5 - Abrogazioni
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Art. 6 - Art. 7 - Omissis

 

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Capo II - Riorganizzazione di Promotur Spa
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Art. 8 - Art. 9 - Omissis

 

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Art. 10 - Modifica alla legge regionale n. 50/1993

1. Dopo il capo I della legge regionale n. 50/1993 è inserito il seguente:

«Capo I-bis - Agenzia Regionale Promotur

Art. 5-bis - Agenzia Regionale Promotur

1. È istituita l'«Agenzia Regionale Promotur», in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli-Venezia Giulia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.

3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.

4. All'Agenzia sono attribuiti compiti di realizzazione e di gestione di impianti e piste di sci, di promozione e di gestione in chiave turistica e sportiva della pratica dello sci nella regione Friuli-Venezia Giulia, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali che perseguono finalità affini e, in particolare, con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata «Turismo FVG» di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche.

5. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui ai commi 1 e 4, l'Agenzia opera nei seguenti ambiti di azione:

a) acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e cessione di impianti di risalita e relative pertinenze, di piste da sci, di strutture fisse, mobili e immobili funzionali alle attività turistico-sportive;

b) progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze, nonché di piste da sci e delle relative infrastrutture per la gestione;

c) acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi nelle aree adiacenti a quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze;

d) gestione degli impianti di risalita, di proprietà o di terzi, e gestione di strutture sportive sulla neve;

e) gestione dei demani sciabili e dei servizi di interesse turistico e sportivo correlati;

f) gestione di pubblici servizi e di attività commerciali funzionali all'attività istituzionale, direttamente o tramite terzi;

g) in raccordo con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo «Turismo FVG», promozione

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Art. 11 - Omissis

 

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Art. 12 - Disposizioni transitorie

1. - 2. Omissis

3. Il Direttore generale della Agenzia Regionale Promotur di cui all'

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Art. 13 - Disposizioni finanziarie

1. Omissis

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'

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Capo III - Rinnovo di concessioni di rifugi alpini
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Art. 14 - Rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5, della legg

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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