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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 22/03/2024, n. 6
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 22/03/2024, n. 6
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 22/03/2024, n. 6
- Ord. Comm. Del. R. 15/04/2024, n. 8
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PremessaVisti: - il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” ed in particolare il comma 4 dell’art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92; - il decreto interministeriale del 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; - il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012; - Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; - il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”; - il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”; - il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, che all’articolo 4-quinquies recante “Proroga del termine per l’utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo” dispone che al già menzionato articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “31 dicembre 2023” siano sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”; - il comma 408, articolo 1, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024; Richiamati: - il Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del tratt |
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Art. 1 - Ambito di applicazione e criteri di riconoscimento1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, per gli interventi finanziati con i contributi pubblici di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86/2012 e smi, n. 66/2013, n. 32/2014 e smi, per i quali alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sia stata autorizzata l’erogazione del saldo finale, è ammesso il riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi relativi alle lavorazioni ammissibili, eseguite e da eseguirsi, a partire dal 01/01/2021 fino al completamento dei lavori. |
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Art. 2 - Modalità di presentazione dell’istanza e di riconoscimento dell’incremento di contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e n. 66/20131. Entro il 30 settembre 2022, il direttore dei lavori presenta, attraverso integrazione documentale su piattaforma MUDE, una dichiarazione asseverata in merito all’intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d’appalto per effetto di circostanze imprevedibili, riportando altresì lo stato di consistenza raggiunto al 31/12/2020. In caso di contingente necessità di subentro di nuova impresa affidataria non ancora risoltasi con l’identificazione di un nuovo contraente, entro il medesimo termine indicato al periodo precedente, sulla base dello stato di consistenza delle lavorazioni ultimate dall’impresa uscente come certificato dal direttore dei lavori, in luogo della dichiarazione rispetto all’intervenuto accordo di modifica del prezzo del contratto d’appalto, il medesimo DL attesta l’intervenuta revisione in aumento del computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni ancora da eseguirsi, elaborata ai fini dell’individuazione dell’impresa subentrante. 2. A fini di adeguamento e celerità istruttoria, le asseverazioni di cui al comma 1 dovranno essere presentate secondo il modello pubblicato nella sezione “Dopo il terremoto” del sito istituzionale del |
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Art. 3 - Ulteriori disposizioni concernenti criteri e modalità di riconoscimento dell’incremento di contributo previsto dall’ord. 10/2022, in relazione ai contributi concessi ai sensi dell’ordinanza n. 32/2014 e smi1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, per gli interventi finanziati con i contributi pubblici di cui all’ord. 32/2014 e smi, per i quali alla data di pubblicazione dell’ordinanza che introduce il presente articolo 2-bis non sia stata autorizzata l’erogazione del saldo finale, è ammesso il riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, dell’incremento del contributo a copertura dei maggiori costi relativi alle lavorazioni ammissibili eseguite e da eseguirsi, a partire dal 01 gennaio 2021 fino al completamento dei lavori. |
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Art. 4 - Modalità di presentazione dell’istanza e di riconoscimento dell’incremento di contributo concesso ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi1. Per tutti i beneficiari di contributi per immobili o per la delocalizzazione definitiva - concessi ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. - che, alla data di pubblicazione dell’Ordinanza dell’11 ottobre 2023, n. 15 (BURERT n. 293 del 25 ottobre 2023), non avessero ancora presentato domanda di pagamento del saldo finale degli interventi, la presentazione della stessa varrà anche quale richiesta di contributo straordinario. 2. Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata, oltre a quanto previsto agli art. 14 e seguenti dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., la seguente documentazione: a) dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori di |
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Art. 5 - Norma finanziaria1. All’onere per l’attuazione della presente ordinanza, limitatamente agli interventi il cui contributo ricostruzione è stato oggetto dei versamenti anticipati di cui alle ordinanze nn. 12 e 24/2018, nonché a quelli il cui contributo ricostruzione è concesso ai sensi dell’Ordinanza 66/2013 e ss.mm.ii., stimato in euro 700.000,00, si provvederà con le risorse di cui all’ |
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Art. 6 - Disposizioni finali1. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) dell’8 febbraio 2022, n. 58, recante “Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”, le modalità della Pubblica Amministrazione per effettuare con valore legale le notifiche di atti, provvedimenti avvisi e comunicazioni avverrà tramite apposite piattaforme digitali di cui all’ |
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