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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 07/06/2013, n. 66
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 07/06/2013, n. 66
- Ord. Comm. Del. R. 20/05/2022, n. 10
- Ord. Comm. Del. R. 18/10/2013, n. 131
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- Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 14
- Ord. Comm. Del. R. 15/04/2016, n. 24
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PremessaIL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. N. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge; Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01 giugno 2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992; Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012; |
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Art. 1 - Beneficiari1. Beneficiari dei contributi disciplinati dalla presente ordinanza sono i proprietari di immobili in cui operano attività o servizi svolti da soggetti privati senza fini di lucro e soggetti pubblici. 2. Ai fini della presente ordinanza si considerano attività e servizi ammissib |
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Art. 2 - Condizioni per la concessione dei contributi1. Al fine di consentire una rapida ripresa delle attività e dei servizi di cui all’art. 1, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, che si sostituiscano ai proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in cui era utilizzata ed operativa uno dei servizi o delle attività individuate ai sensi dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012, all’art. 3 comma 1 lettere a), limitatamente ai servizi ivi incluse le attività sociali, ricreative, sportive e religiose di cui alla lettera c) che non risultano ammissibili a contributo secondo i criteri definiti dall’ |
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Art. 3 - Determinazione del contributo concedibile1. Il contributo di cui all’art. 2, comma 1 è determinato in base alle condizioni di danno e di vulnerabilità degli edifici ed i conseguenti “livelli operativi” determinati ai sensi delle Ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012, n. 57 |
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Art. 4 - Presentazione delle domande1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 ovvero i titolari delle attività o dei servizi di cui all’art.1, qualora delegati dal proprietario, nel caso di unità immobiliari ricomprese in edifici interamente destinati a tali attività oppure ove è presente almeno una Unità Immobiliare a destinazione residenziale, devono depositare apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’edificio danneggiato. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e |
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Art. 5 - Concessione del contributo ed inizio dei lavori1. L’accettazione della domanda completa dei documenti e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, costituisce comunicazione di inizio lavori per la ricostruzione ai sensi dell’art. 3, comma 6 del d.l 74/2012 o segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.R. n. 31/2002 e smi, nonché deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della L.R. 19/2008. 2. Gli interventi di ricostruzione sono sottoposti a titolo abilitativi ai sensi della L.R. n. 31/2002 e smi ed alle autorizzazioni previste dalla disciplina vig |
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Art. 6 - Obblighi a carico dei beneficiari del contributo1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione, a pena di decadenza dal contributo e il rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzat |
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Art. 7 - Esecuzione dei lavori1. I termini per l’esecuzione dei lavori sono quelli previsti dalle ordinanze di riferimento (n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del |
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Art. 8 - Erogazione del contributo1. Il contributo è erogato direttamente dal Comune “nel caso previsto dal comma 5 dell’articolo 2, o dal S.I.I., nel caso previ |
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Art. 9 - Interventi già iniziati1. Nel caso di interventi iniziati o per i quali sia stato affidato l’incarico di progettazione prima del 14 novembre 2012 si appl |
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Art. 10 - Danni ai beni strumentali1. A favore dei soggetti che svolgono attività e servizi di cui all’art. 1, commi 2 e 3 è riconosciuto - anche qualora tali attività vengano svolte in unità immobiliari ricompr |
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Art. 11 - Controlli1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavo |
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Art. 12 - Cumulabilità dei contributi1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono erogati al netto del rimborso, per la medesima tipologia di interventi oggetto d |
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Art. 13 - Esclusione dai contributi1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità |
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Art. 14 - Norma finanziaria1. All’onere per l’attuazione della presente ordinanza, stimato in € 20.000.000,00 si provvederà con le risorse di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 g |
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