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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 26/03/2024, n. 1
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Art. 1 - Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Modifiche della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, "Disciplina dell'assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico"1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è inserito il seguente comma: "2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i bandi stabiliscono che il concessionario si impegni, in caso di assunzioni di personale per l'esercizio dell'impianto, a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, indicandone le modalità nell'offerta." 2. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, dopo le par |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio"1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: "La ripartizione provinciale competente provvede all'inserimento delle varianti nel Piano comunale per il territ |
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Art. 9 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, "Parco Nazionale dello Stelvio"1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 16 |
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Art. 10 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Modifiche della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14, "Legge provinciale sui beni culturali"1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14, le parole ", dell'esecuzione di modifiche edilizie o d |
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Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici"1. Il comma 8 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è abrogato. 2. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi: "4-ter. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. 4-quater. Le stazioni appaltanti richiedono solo al concorr |
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Art. 16 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Allegato 8/1 - Omissis
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27/11/2024
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