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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 18/07/2023, n. 14
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- Decreto Dir. P. 07/05/2024, n. 7305/2024
- L.P. 26/03/2024, n. 1
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TITOLO I - Disciplina della tutela dei beni culturali |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. La presente legge disciplina la conservazione, la tutela e la cura dei beni culturali materiali mobili e immobili in provincia di Bolzano. |
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Art. 2 - Oggetto1. La presente legge ha per oggetto la conservazione, la tutela, la cura, lo studio, la divulgazione e la valorizzazione dei beni culturali mobili e im |
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Art. 3 - Competenze e fondamenti1. Per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale trova applicazione il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I poteri degli organi centrali dello Stato sono esercitati dalla Giunta provinciale. I poteri degli organi periferici dell |
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Art. 4 - Finalità1. La conservazione, la tutela e la cura dei beni culturali della provincia rispondono ai seguenti obiettivi: a) sono fondamenti e temi centrali dell'autonomia e strumento della cultura della memoria; b) sono compito trasversale nel dialogo con lo sviluppo del territorio, la tutela del paesaggio, la tutela della natura e del clima, l'agricoltura, il turismo e una cultura edilizia di alta qualità architettonica; |
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TITOLO II - Organizzazione |
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Art. 5 - Soprintendenza provinciale ai beni culturali1. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali è una ripartizione dell'Amministrazione provinciale diretta dalla/dal Soprintendente. È l'autorit� |
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Art. 6 - Consulta per i beni culturali1. La Giunta provinciale nomina, per la durata della legislatura e su proposta dell'assessore/assessora provinciale competente, una Consulta per i beni culturali per gli ambiti dei beni architettonici ed artistici, archeologici e archivistici, che funge da organo consultivo per l'indirizzo strategico da seguire nella conservazione, tutela e cura dei beni culturali. 2. Su richiesta dell'assessora/assessore provinciale competente, la Consulta per i beni culturali esprime pareri ai sensi delle disposizioni della presente legge e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché sui ricorsi gerarchici. 3. La Consulta per i beni culturali è costituita da dieci membri, ovvero dall'assessora/assessore provinciale competente e da vari esperti ed |
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Art. 7 - Beni culturali ecclesiastici1. La collaborazione della Provincia con la diocesi di Bolzano-Bressanone della Chiesa cattolica, con la Comunità evangelica luterana di Merano e Bolz |
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TITOLO III - Tutela dei beni culturali |
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Capo I - Procedimento di vincolo |
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Art. 8 - Verifica dell'interesse culturale1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, sono sottoposti a tutela preventiva fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale da parte della/del Soprintendente. Prima di un cambio di desti |
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Art. 9 - Procedimento di vincolo1. La/Il Soprintendente accerta sulla base delle valutazioni specialistiche di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, la sussistenza dell'interesse culturale per i beni di proprietà di soggetti privati e di enti pubblici e avvia il procedimento di vincolo, notificando la proposta di dichiarazione di vincolo alla persona fisica o giuridica proprietaria o che ha il possesso o detiene il bene a qualsi |
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Art. 10 - Tutela preventiva dei beni archeologici1. N4 La/Il Soprintendente individua con proprio provvedimento, sulla base di evidenze scientifiche, le particelle nelle quali è comprovata la presenza di beni archeologici e quelle in cui è altamente probabile la presenza di beni archeologici. |
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Art. 11 - Archivi, singoli documenti d'archivio e biblioteche storiche1. La/Il Soprintendente assoggetta a vincolo storico-artistico gli archivi, singoli documenti d'archivio e le biblioteche storiche di particolare impor |
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Art. 12 - Raccolte1. Con il procedimento di cui all'articolo 9 la Giunta provinciale, su proposta della/del Soprintendente, assoggetta a vincolo le raccolte di particola |
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Art. 13 - Cancellazione del vincolo1. I beni culturali vincolati che, per effetto di vicende storiche, disastri naturali o sinistri oppure illegittimamente, senza espressa autorizzazione |
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Capo II - Denominazione di strade, sentieri, ponti e piazze |
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Art. 14 - Denominazione di strade, sentieri, ponti e piazze1. La denominazione di strade, sentieri, ponti e piazze pubblici, l'intitolazione di edifici pubblici e l'erezione in luogo pubblico o aperto al pubblico, di monumenti avviene con delibera |
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TITOLO IV - Tutela dei beni culturali |
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Capo I - Linee guida |
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Art. 15 - Elenco dei beni culturali1. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali gestisce l'elenco di tutti i beni mobili e immobili architettonici, artistici, archeologici e di tut |
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Art. 16 - Linee guida1. La Giunta provinciale delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la conservazione dei beni culturali d |
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Art. 17 - Ricerca1. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali e le sue strutture organizzative sono istituzioni scientifiche di ricerca della Provincia, effettuano o commissionano progetti di ric |
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Art. 18 - Digitalizzazione di beni culturali1. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali può eseguire in proprio interventi per il censimento digitale, la produzione di metadati e la digit |
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Capo II - Danneggiamento di beni culturali |
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Art. 19 - Danni e reintegrazione1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione un bene culturale subisce un danno, la/il Soprintendente ordina l'esecuzione delle opere necessarie alla reintegrazione interamente a spese del soggetto responsabile del danno. |
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Capo III - Agevolazioni e acquisti |
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Art. 20 - Beni architettonici e beni artistici1. La Giunta provinciale può concedere alla proprietaria/al proprietario, all'amministrattrice/amministratore di un bene architettonico o artistico as |
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Art. 21 - Beni archeologici1. I soggetti privati proprietari possono fare eseguire a proprie spese indagini e scavi archeologici che si rendano necessari, in caso di interventi nel suolo, per la t |
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Art. 22 - Archivi e raccolte1. La Giunta provinciale può concedere ai soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi privati ed ecclesiastici, di singoli documenti d'arc |
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Art. 23 - Contributi straordinari1. In occasione di ricorrenze di straordinaria importanza storica per la provincia di Bolzano, la Giunta provinciale può concedere, anche oltre i conf |
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Art. 24 - Criteri1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi e dei premi d |
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Art. 25 - Acquisti1. La Giunta provinciale può acquistare beni culturali materiali mobili e immobili quali beni architettonici, artistici e archeologici, singoli docume |
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Capo IV - Diritto di prelazione |
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Art. 26 - Esclusione dal diritto di prelazione1. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova a |
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Capo V - Beni architettonici ed artistici |
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Art. 27 - Frazionamento di particelle1. Gli Uffici del Libro fondiario comunicano entro 30 giorni alla Soprintendenza provinciale ai beni culturali tutti i frazionamenti di particelle edif |
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Art. 28 - Inventario edilizio provinciale1. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali predispone e gestisce, per tutti i Comuni della provincia, un inventario digitale dei singoli edific |
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Art. 29 - Archivio di cultura edilizia1. La Provincia promuove l'istituzione di un archivio di cultura edilizia, finalizzato alla custodia, conservazione, conoscenza, registrazione e digita |
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Art. 30 - Beni tecnici culturali1. Per la gestione dei beni tecnici culturali la Provincia può stipulare con enti e associazioni, anche private, una convenzione di finanziamento. |
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Art. 31 - Contrassegno per i beni architettonici e artistici1. I beni architettonici e artistici sono contrassegnati come tali tramite una targhetta con il simbolo internazionale di monumento, messa a disposizio |
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Art. 32 - Centri storici e centri urbani1. La competenza per l'apposizione di insegne, l'illuminazione, la pavimentazione, l'arredo urbano di strade e piazze di centri storici e centri urbani |
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Capo VI - Archeologia e cronistoria locale |
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Art. 33 - Beni culturali paleontologici1. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali assicura la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali paleontologici in collab |
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Art. 34 - Uso di rilevatori di metalli1. Sul territorio provinciale è vietato ogni uso non autorizzato di rilevatori di metalli. Chiunque intenda utilizzare rilevatori di metalli deve chiedere la relativa autorizzazione alla/al Soprintendente |
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Art. 35 - Cronistoria locale1. La collaborazione delle persone che si occupano di cronistoria locale con l'Archivio provinciale e il sostegno da parte della Provincia sono regolat |
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TITOLO V - Archivi |
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Capo I - Archivi |
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Art. 36 - Archivi pubblici e privati1. Gli archivi pubblici e privati custodiscono il materiale d'archivio e fotografico destinato alla conservazione permanente, ne consentono la consulta |
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Art. 37 - Archivio provinciale1. L'Archivio provinciale è la struttura organizzativa della Soprintendenza provinciale ai beni culturali competente per gli archivi della provincia. Le sue funzioni sono: a) la gestione dell'archivio provinciale; b) la promozione dell'archivistica e la valorizzazione degli archivi esistenti in provincia in cui sono conservati documenti e fotografie; |
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Art. 38 - Consultazione dell'Archivio provinciale1. La consultazione dei documenti presenti nell'Archivio provinciale e nei fondi ivi conservati è gratuita. |
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Capo II - Condizione giuridica degli archivi |
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Art. 39 - Condizione giuridica degli archivi1. Gli archivi, le registrature, gli atti e i singoli documenti che appartengono alla Provincia o agli enti locali sono soggetti al regime del demanio |
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Art. 40 - Tutela di archivi, documentazione e singoli documenti1. Qualora l'Archivio provinciale accerti che atti o singoli documenti d'archivio di proprietà di un ente locale si trovano in possesso di terzi è te |
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Art. 41 - Consultabilità dei documenti e degli archivi1. I documenti conservati presso l'Archivio provinciale sono liberamente consultabili ad eccezione: a) dei documenti dichiarati riservati dalla Giunta o dal Consiglio provinciale, che diventano consultabili 30 anni dopo la loro data di emissione; b) dei documenti contenenti dati |
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Art. 42 - Centro materiale fotografico, legatoria e restauro1. Il Centro materiale fotografico, insediato presso l'Archivio provinciale, gestisce il patrimonio fotografico storico ivi conservato. L'Archivio provinciale può, in accordo con le strutture organizzative e le agenzie della Provincia competenti per l'informatica, acquistare il corredo fototecnico e informatico necessario. 2. Il Centro materiale fotografico ha i seguenti compiti: a) conservare, descrivere e catalogare i fondi fotografici storici, le raccolte di immagini storiche o le singole immagini storiche, acquisiti a vario titolo dalle strutture org |
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Capo III - Archivio di deposito della provincia |
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Art. 43 - Archivio di deposito della Provincia1. Il Consiglio provinciale, l'Amministrazione provinciale e le aziende speciali allo scopo di agevolare l'ordinato versamento degli atti e dei documenti degli organi legislativi e amministrativi della Provincia destinati alla conservazione permanente ne |
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Capo IV - Sorveglianza e scarto |
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Art. 44 - Commissioni di sorveglianza e scarto1. In seno al Consiglio e all'Amministrazione provinciale sono istituite apposite commissioni di sorveglianza e scarto con il compito di controllare le registrature e gli archivi delle rispettive strutture organizzative e di selezionare e scartare i documenti e le immagini fotografiche che vi vengono generati o conservati. 2. Ogni commissione è composta dai seguenti membri con diritto di voto: |
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Art. 45 - Versamento di atti e documenti destinati alla conservazione permanente1. Il versamento nell'Archivio provinciale dei documenti e degli atti degli organi legislativi e amministrativi della Provincia destinati alla conservazione permanente avviene 30 anni dopo la conclusion |
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Capo V - Enti locali |
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Art. 46 - Obblighi degli enti locali1. Le registrature e gli archivi degli enti locali sottostanno alla vigilanza dell'Archivio provinciale. Gli enti hanno l'obbligo di: a) gestire adeguatamente i propri archivi e le proprie registrature; |
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Art. 47 - Archivi degli enti estinti1. Nel caso di estinzione di enti locali, le loro registrature e i loro archivi e documenti devono essere offerti per il versamento nell'Archivio provi |
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Art. 48 - Inadempienza agli obblighi1. In caso di inadempienza totale o parziale degli enti locali agli obblighi di cui all'articolo 46, l'Archivio provinciale assegna loro un termine entro il quale sono tenuti ad adempiere. Trascorso infruttuosamente tale termine, la |
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Art. 49 - Scarto di documenti1. Gli enti locali stabiliscono, sulla base dei propri piani di conservazione e criteri di scarto, con provvedimento motivato, quali documenti dei prop |
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Capo VI - Archivi privati |
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Art. 50 - Accertamento dell'esistenza di archivi privati degni di tutela1. I soggetti privati che sono proprietari, possessori o detentori di archivi, di cui fanno parte documenti di notevole interesse storico risalenti a più di 50 anni fa, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni, di darne n |
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Art. 51 - Obblighi dei soggetti privati1. I soggetti privati proprietari, possessori, detentori di archivi o di singoli documenti sottoposti a tutela storico-artistica hanno l'obbligo di: a) custodire gli archivi, gli atti e i singoli documenti, ordinarli e inventariarli oppure consentire che all'ordinamento e all'inventariazione provveda l'Archivio provinciale direttamente o tramite incarico a terzi; non appena ultimato, una copia dell'inventario deve essere trasmessa all'Archivio provinciale; b) permettere alle persone che per motivi di st |
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Art. 52 - Deposito volontario1. L'Archivio provinciale può concedere a soggetti privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti, mediante contratto d |
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Art. 53 - Diritto di prelazione della Provincia1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, e successive modifiche, nei casi previsti dai commi |
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Art. 54 - Inadempienza agli obblighi da parte di privati1. Qualora i soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi, di atti, di singoli documenti o di biblioteche storiche sotto tutela storico-arti |
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Art. 55 - Espropriazione1. La/Il Soprintendente può, per gravi motivi di interesse pubblico, espropriare archivi, singoli documenti e biblioteche storiche, sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica, in favore della Provincia, dei comuni o di |
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Capo VII - Provvedimenti della provincia in materia di archivi |
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Art. 56 - Corsi di formazione per la gestione di archivi1. L'Archivio provinciale può tenere corsi di formazione per esperta/esperto della gestione di archivi comunali, delle comunità comprensoriali e priv |
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TITOLO VI - Abrogazioni e disposizioni finanziarie |
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Art. 57 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) |
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Art. 58 - Disposizione finanziaria1. Alla copertura degli oneri non obbligatori derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33 e 35, quantificati compl |
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Art. 59 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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