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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 16/08/2023, n. 20
L. P. Bolzano 16/08/2023, n. 20
L. P. Bolzano 16/08/2023, n. 20
L. P. Bolzano 16/08/2023, n. 20
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TITOLO I - Disposizioni generali e di principio |
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Art. 1 - Oggetto1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol, e successive modifiche, in seguito Statuto speciale, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, la presente legge disciplina: a) le modalità e le procedure di assegnazione delle con |
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Art. 2 - Finalità1. La presente legge persegue la finalità di assicurare la produzione di energia da fonti rinnovabili in un contesto di uso equilibrato delle risorse naturali e nella prospettiva del benessere economico e sociale delle comunità locali. |
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Art. 3 - Valutazione dei progetti e assegnazione della concessione1. La valutazione delle proposte progettuali, anche ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale e comunque per le finalità di cui all'articolo 2, avviene nell'ambito di un apposito procedimento unico. 2. Il procedimento unico comprende la verifica di assoggettabilit� |
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Art. 4 - Durata delle concessioni1. Il bando stabilisce la durata della concessione. 2. La durata della concessione non può essere inferiore a 20 anni e superiore a 40 anni ed è commi |
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Art. 5 - Clausole sociali1. Nel caso di assegnazione di una nuova concessione, alla scadenza naturale oppure a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una concessione precedente, nei bandi sono inserite specifiche clausole sociali volte a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, la stabilità occupazionale del personale ad |
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TITOLO II - Competenze |
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Art. 6 - Concessioni ricadenti esclusivamente nel territorio della provincia1. Le procedure per il rilascio delle concessioni ricadenti esclusivamente nel territorio della provincia di Bolzano sono indette dalla Giunta provinci |
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Art. 7 - Concessioni che interessano anche altre Regioni o la Provincia autonoma di Trento1. Nel caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di un'altra regione, le competenze amministrative per l'assegnazione della concessione spettano alla Provincia, quando la maggior parte della portata d'acqua oggetto della concessione è derivata nel territorio della provincia. |
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TITOLO III - Valutazioni e operazioni preliminari |
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Capo I - Condizioni di fattibilità |
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Art. 8 - Valutazione dell'interesse pubblico all'uso delle acque1. Il procedimento per l'assegnazione di una nuova concessione è preceduto dalla verifica da parte della Giunta provinciale, sentiti i Comuni interessati e i portatori di interessi più rappresentativi nel settor |
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Art. 9 - Ulteriori condizioni preliminari1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 e da specifiche disposizioni di legge, non possono essere rilasciate concessioni nei casi in cui il divieto sia previsto dal Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e dagli ulteriori piani di cui all'articolo 8, comma 2. |
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Art. 10 - Definizioni dei parametri ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale1. Preliminarmente all'avvio della procedura finalizzata all'assegnazione della concessione vengono definiti, sulla base della normativa vigente e della pianificazione in materia, i parametri ambientali, paesaggistic |
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Capo II - Obblighi e oneri a carico dei concessionari |
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Art. 11 - Obblighi e limitazioni gestionali1. I progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere sono soggetti alle limitazioni risultanti dal Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e dagli altri piani di cui all'articolo 8, comma 2. 2. I progetti devono gar |
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Art. 12 - Fornitura gratuita di energia1. I concessionari di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, di seguito denominati concessionari, hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia, con modalità definite dalla Provincia stessa, 220 kilowattora (kWh) di energia elettrica per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione. 2. Nei documenti di gara viene previsto che il concessionario |
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Art. 13 - Canoni di concessione1. I concessionari corrispondono annualmente alla Provincia un canone per l'utilizzo delle acque pubbliche. L'importo del canone per le utenze d'acqua pubblica per uso idroelettrico è articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile. La componente fissa è pari a 33,90 euro per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta e viene aggiornata ogni bienn |
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Capo III - Obiettivi minimi di efficienza, risanamento e compensazioni ambientali |
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Art. 14 - Miglioramenti energetici1. La Giunta provinciale stabilisce, in base al Piano Clima Alto Adige 2040, al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, al Piano di tutela delle acque e ad altri strumenti programmatici |
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Art. 15 - Miglioramento e risanamento ambientale1. La Giunta provinciale, sentiti i Comuni interessati, stabilisce i livelli minimi da ottenere in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino id |
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Art. 16 - Misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile1. I documenti di gara stabiliscono l'ammontare minimo, in termini economici, delle misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile che i concorrenti devono prevedere nell'offerta, a pena di esclusione. Le misure volte a preveni |
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Capo IV - Ulteriori disposizioni generali |
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Art. 17 - Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni1. Salvo quanto previsto dai successivi commi, le procedure per le nuove assegnazioni sono avviate almeno due anni prima della scadenza delle concessioni; in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, le p |
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Art. 18 - Progetto di gestione della concessione1. La concessione è assegnata nell'ambito di una procedura comparativa sulla base di un progetto che illustra gli impegni del concessionario e la rela |
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Art. 19 - Rapporto periodico1. I concessionari sono tenuti a consegnare alla Provincia, ogni tre anni, un rapporto relativo all'attuazione della concessione, necessario per verificarne la corretta gestione. La consegna del rapporto deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza |
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Art. 20 - Rapporto di fine concessione1. Almeno cinque anni prima della scadenza della concessione, il concessionario uscente redige e trasmette il rapporto di fine concessione all'ufficio competente. 2. Il rapporto, redatto in lingua italiana e tedesca e consegnato in forma digitale, contiene: a) l'inventario e lo stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche, che passano senza compenso in proprietà della Provincia, dando separata evidenza di quelli ancora in uso e di quelli non più utilizzabili; b) l'inventario e lo stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche; c) l'inventario e lo stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all'articolo 13, comma 2, terzo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche; d) l'elenco degli investimenti, degli interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione relativi alle opere e ai beni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); e) l'elencazione della documentazione tecnica e amministrativa relativa alle opere e ai beni di cui alle precedenti lettere |
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TITOLO IV - Modelli di gestione delle concessioni |
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Art. 21 - Forme di gestione delle concessioni1. La Provincia può assegnare le concessioni, nel rispetto delle valutazioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 17, comma 3, finalizzate a proteggere i primari interessi pubblici della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, che costituiscono motivi imperativi di interesse g |
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Art. 22 - Società a capitale misto, pubblico e privato1. La costituzione della società a capitale misto, pubblico e privato, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), avviene mediante procedura a evidenza pubblica avente a oggetto la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e, al contempo, l'affidamento della concessione, oggetto esclusivo del |
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Art. 23 - Oggetto delle procedure di assegnazione1. Ciascuna procedura di assegnazione ha a oggetto una sola concessione, salva la possibilità di assegnare più concessioni con un'unica procedura, nel caso in cui la Giunta provinciale dimostri, sulla base di adeg |
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TITOLO V - Procedura a evidenza pubblica |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 24 - Regolamentazione1. Il bando e gli inviti disciplinano la procedura di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, |
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Art. 25 - Disposizioni sull'organizzazione1. La documentazione di gara è predisposta dai competenti uffici. 2. Per ciascuna procedura |
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Art. 26 - Forme giuridiche dei concorrenti1. Possono partecipare alla procedura di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), gli operatori economici di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del decreto legislativo |
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Art. 27 - Comunicazioni1 Il bando e gli inviti disciplinano le modalità di comunicazione tra la Provincia e i concorrenti, privilegiando le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata. 2. |
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Capo II - Procedure di selezione |
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Art. 28 - Procedura aperta e procedura ristretta1. La procedura di gara può essere aperta oppure ristretta. 2. Nel caso di procedura aperta, la Provincia pubblica un bando, indicando i requisiti di partecipazione e i criteri per la valutazione delle offerte. Q |
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Art. 29 - Termini1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, la Provincia tiene conto della complessità della concession |
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Capo III - Bando e lettera d'invito |
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Art. 30 - Contenuto minimo del bando1. Il bando contiene tutte le informazioni necessarie al fine della presentazione, da parte degli operatori economici, della loro candidatura e della loro offerta nonché la descrizione delle modalità di svolgimento della procedura. 2. Il bando contiene in particolare: a) il perimetro della concessione o delle concessioni oggetto di assegnazione; b) la durata della concessione o delle concessioni ai sensi dell'articolo 4; c) la modalità di gestione prescelta ai sensi dell'articolo 21; d) la disciplina delle forme giuridiche dei concorrenti ai sensi dell'articolo 26; e) lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali nonché le modalità e condizioni di acquisizione e/o utilizzazione da parte del concessionario; |
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Art. 31 - Garanzia provvisoria1. A garanzia dell'affidabilità del concorrente, l'offerta è corredata da una garanzia, il cui valore è stabilito nel bando ed è compreso tra il du |
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Art. 32 - Pubblicazione1. Il bando è pubblicato integralmente nel portale dedicato ai bandi della Provincia nonché, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repub |
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Art. 33 - Lettera d'invito1. In caso di procedure ristrette, il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento invita simultaneamente e per iscritto i candidati selez |
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Capo IV - Requisiti soggettivi |
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Art. 34 - Cause di esclusione1. Non possono partecipare alle procedure di assegnazione delle concessioni gli operatori economici che ricadono in uno dei casi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. |
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Art. 35 - Requisiti di partecipazione1. Il bando definisce i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché le capacità organizzative, tecniche e professionali occorrenti per presentare l'offerta nella singola procedura di gara. 2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono pertinenti e proporzionati all'oggetto della concessione. 3. Il bando prescrive il possesso di requisiti che non possono essere inferiori a quelli di seguito riportati: a) l'adeguata capacità organizzativa e tecnica viene dimostrata tramite: |
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Capo V - Selezione delle offerte |
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Art. 36 - Principi e criteri di selezione delle offerte1. La selezione delle offerte avviene sulla base dei criteri di valutazione tecnica ed economica riportati nel bando e negli inviti. 2. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche della concessione. 3. Ciascun criterio può essere suddiviso in sub-criteri, associando a ciascun criterio e sub-criterio uno specifico punteggio, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. 4. La convenienza economica dell'offerta è valutata in relazione all'incremento del valore indicato nei documenti di gara quale base dell'offerta economica ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera n). I canoni, nella misura definita in applicazione dell'articolo 13, e le compensazioni ambientali di cui all'articolo 16 costituiscono il valore minimo dell'offerta economica a ba |
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Art. 37 - Commissione giudicatrice1. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta provinciale. La Commissione è composta da cinque membri, di cui tre in rappresentanza della Provincia di Bolzano e due in rappresentanza delle Amministrazioni aventi titolo a partecipare alla conferenza di servizi di cui all'articolo 40, ivi comprese, per le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato nonché le Regioni e la Pr |
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Art. 38 - Approvazione della graduatoria1. La Commissione giudicatrice individua la migliore proposta progettuale in applicazione dell'articolo 36 e verifica la veridicità dei requisiti dich |
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Art. 39 - Offerte anomale1. Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento effettua la verifica, in contraddittorio, sulla congruità, serietà, sostenibilità e |
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TITOLO VI - Provvedimento di concessione |
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Art. 40 - Assegnazione della concessione1. Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento, preso atto della graduatoria di cui all'articolo 38, ed effettuate le verifiche previste dall'articolo 39, pubblica il progetto selezionato sul sito della Provincia. Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare ulteriori osservazioni ed elementi valutativi, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, sempre che siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Le osservazioni sono pubblicate tempestivamente sul sito web della Provincia. L'offerente può replicare alle osservazioni entro 45 giorni dalla relativa pubblicazione. 2. All'esito della procedura di selezione delle offerte di cui al titolo V o delle procedure di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c), l'offerente del progetto risultato primo in graduatoria presenta, in via telematica, domanda per il rilascio del provvedimento di concessione all'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. La domanda deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla comunicazione della graduatoria approvata, pena la decadenza dall'aggiudicazione stessa. |
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TITOLO VII - Disposizioni in materia di esecuzione |
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Art. 41 - Garanzia definitiva1. Prima di sottoscrivere il disciplinare di concessione, il concessionario deve costituire una garanzia definitiva, pari al sei per cento della somma dei canoni annui e dell'ammontare delle compensazioni ambientali che dovrà corrispondere, per la durata della concessione, in base al disciplinare di concessione. I documenti di ga |
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Art. 42 - Disciplinare di concessione1. La concessione è regolata da un apposito disciplinare, i cui contenuti sono conformi agli esiti della procedura di assegnazione e del provvedimento |
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Art. 43 - Collaudo1. Entro un anno dalla comunicazione del termine dei lavori all'ufficio provinciale competente, il concessionario esegue il collaudo. A tal fine l'impi |
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Art. 44 - Modificazioni soggettive e oggettive1. La concessione non può essere ceduta a terzi, in tutto o in parte, senza previo nulla osta della Provincia. La Provincia deve prima accertare che il soggetto terzo abbia la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e possieda i requisiti di idoneità professiona |
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TITOLO VIII - Disciplina dei beni e indennizzi |
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Art. 46 - Obblighi del concessionario1. La concessione impone al concessionario specifici obblighi di manutenzione dei beni, compresi i serbatoi in dotazione, al fine di garantirne la sicu |
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Art. 47 - Disciplina dei beni alla scadenza della concessione1. Alla scadenza delle concessioni, e in caso di decadenza, revoca o rinuncia, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà della Provincia, anche se i relativi costi non sono stati integralmente ammortizzati dal concessionario. 2. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dalla Provincia, spetta, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza, cessionario subentrante pari al valore della parte di bene non ammortizzato, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili oppure mediante perizia ass |
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Art. 48 - Commissione tecnica di valutazione dei beni e delle opere1. La valutazione del regolare funzionamento e delle condizioni di sicurezza delle opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, che passano sen |
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TITOLO IX - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 49 - Organi di controllo1. Il controllo sull'applicazione della presente legge e sul rispetto dei disciplinari di concessione nonché la contestazione e irrogazione delle sanz |
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Art. 50 - Sanzioni amministrative1. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro il termine indicato nell'articolo 20, comma 1, si applica una sanzione amministrativa, a carico del concessionario inadempiente, da un minimo di 10.000,00 euro a un massimo di 30.000,00 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo. |
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TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 51 - Disciplina delle sottensioni1. Le procedure di assegnazione delle concessioni possono prevedere la sottensione di utilizzazioni meno importanti, legittimamente costituite o concesse, tecnicamente incompatibili. In questo caso, prima di avviare la procedura per il rilascio della concessione, l'ufficio competente sente i titolari dell'utenza da sottendere. 2. In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e proprie spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti idroelettrici, per la durata de |
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Art. 52 - Prosecuzione tecnica1. Successivamente alla scadenza, i titolari delle concessioni proseguono nella gestione alle medesime condizioni della concessione scaduta, su richiesta della Provincia, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova |
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Art. 53 - Gestioni transitorie per motivi imperativi di interesse generale1. In caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, la Provincia, sulla base di adeguata motivazione e a tutela di motivi imperativi di interesse generale ai sensi della direttiva 2006/123/CE, può affidare la gestione, in via transitoria e per il tempo strettamente necess |
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Art. 54 - Finanziamento delle misure previste dalla pianificazione1. Una quota pari al 10 per cento dei canoni di cui all'articolo 13, fatta eccezione per il canone d'uso, e dei fondi da destinare alla compensazione a |
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Art. 55 - Disposizioni transitorie1. La formula per il calcolo del compenso monetario per l'energia elettrica gratuita non ritirata di cui all'allegato A si applica a tutte le concessio |
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Art. 56 - Disposizione finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, se |
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Art. 57 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.
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Allegato A - Criteri per la determinazione dell'importo per l'energia elettrica gratuita non ritirata ai sensi dell'articolo 12(articolo 12)
1. La Provincia ha la facoltà di ritirare l'energia elettrica gratuita e metterla a disposizione di servizi pubblici e determinate categorie di utenti, oppure di ottenere dai concessionari il pagamento di un compenso monetario per ogni kWh di energia gratuita non ritirata. 2. Il coefficiente FAU per il calcolo monetario dell'energia elettr |
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Allegato B - Criteri per la determinazione del canone annuale per la messa a disposizione di beni di proprietà della Provincia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, per concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in impianti con una potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kW(articolo 13) 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, i concessionari corrispondono alla Provincia un canone annuale per la messa a disposizione di beni di sua proprietà, acquisiti anche ai sensi dell'articolo 47, commi 1, 2 e 3. 2. Il canone si ottiene dalla seguente formula:
CB = [(PAT - EG) • (1,5 • PUN(n-1) - 17,5 |
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Allegato C - Criteri per la determinazione dell'importo per le misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell'articolo 16 per concessioni con una potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kW(articolo 16)
1. L'importo che deve essere corrisposto annualmente dal concessionario per la durata della concessione per le misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile è composto da due parti: - un importo fisso (specifico per ciascun impianto); - un importo variabile (parte dell'offerta). |
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22/11/2024
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