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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 26/03/2024, n. 8
L. R. Piemonte 26/03/2024, n. 8
L. R. Piemonte 26/03/2024, n. 8
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Art. 1. - Art. 4. Omissis
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Art. 5. - (Nuovi plessi ospedalieri)1. La Giunta regionale è autorizzata ad annotare le risorse e le obbligazioni di spesa sugli esercizi successivi al bilancio di previsione finanziario |
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Art. 6. - Omissis
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Art. 7. - (Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per il sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva)1. Al fine di sostenere gli interventi di miglioramento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi pubblici ubicati sul territorio regionale, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica |
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Art. 8. - (Contributo regionale alla candidatura per l’organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 8/2021) |
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Art. 9. - Art. 11. Omissis
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Art. 12. - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 16/1992)1. L'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente: “Art. 5. (Tipologia degli interventi) 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'ente attua i seguenti interventi: |
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Art. 13. - (Inserimento dell’articolo 12-bis nella legge regionale 16/1992 e relativa disposizione finanziaria)1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 16/1992 è inserito il seguente: “Art. 12-bis. (Erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge). 1. L’amministrazione regionale può erogare contributi in favore degli studenti, iscritti agli atenei, agli istituti tecnologici superiori - ITS Academy, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole superiori per medi |
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Art. 14. - Art. 17. Omissis
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Art. 18. - (Modifica all’articolo 46 della legge regionale 1/2004)1. Dopo la lettera f) dell’articolo 46 della legge regionale 1/ |
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Art. 19. - (Modifica all’articolo 47 della legge regionale 1/2004)1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 47 della legge regio |
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Art. 20. - Art. 25. Omissis
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Art. 26. - (Inserimento dell’articolo 9-bis nella legge regionale 1/2009)1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è inserito il seguente: “Art. 9-bis. (Aree di sviluppo dell’artigianato) 1. La Regione promuove le aree di sviluppo dell’artigianato quali am |
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Art. 27 - Art. 29 Omissis
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Art. 30. - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 1/2018)1. All’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 10 ge |
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Art. 31. - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 1/2018)1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 1/2018 è |
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Art. 32. - (Modifiche alla rubrica del Capo VI della legge regionale 1/2018)1. Alla rubrica del Capo VI della legge regionale 1/2018 dopo la |
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Art. 33. - (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 1/2018)1. I commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 18 della legge regionale 1/2018 sono abrogati. |
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Art. 34. - (Inserimento della Sezione I-bis nel Capo VI della legge regionale 1/2018)1. Dopo la Sezione I del Capo VI della legge regionale 1/2018 è |
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Art. 35. - (Inserimento dell’articolo 18-bis nella Sezione I-bis del Capo VI della legge regionale 1/2018)1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 1/2018, all’interno della Sezione I-bis del Capo VI, è inserito il seguente: “Art. 18-bis. (Penalità in materia di produzione di rifiuti) 1. A partire dai dati di produzione dell’anno 2022 la Città di Torino, se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), è soggetta a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione: a) euro 0,05 ad abitante per produzioni pro capite fino a 215 chilogrammi; b) euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi; c) euro 0,15 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi. |
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Art. 36. - (Modifiche all’articolo 33-bis della legge regionale 1/2018) |
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Art. 37. - (Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 1/2018)1. All’articolo 36, comma 2, lettera c), della legge regionale |
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Art. 38. - Art. 42. Omissis
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Art. 43. - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettin |
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Allegato A - Omissis
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