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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 18/03/1992, n. 16
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- L.R. 14/05/2004, n. 9
- L.R. 07/12/2000, n. 58
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TITOLO I - Princìpi generali |
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Art. 2 - Finalità1. La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti |
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Art. 3 - Destinatari1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilascia |
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Art. 4 - Enti regionali per il diritto allo studio universitario1. Si istituisce sul territorio della Regione un Ente regionale per il diritto allo studio universitario per ogni Università. Gli Enti sono dotati di autonomia funzionale e organizzat |
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TITOLO II - Servizi del diritto allo studio universitario |
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Art. 5. (Tipologia degli interventi)1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'ente attua i seguenti interventi: a) erogazione di borse di studio; b) interv |
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Art. 6 - Borse di studio1. Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici p |
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Art. 6-bis - Importo e modalità di erogazione delle borse di studio1. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l'importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio nonché la quota di risorse da destinare agli idonei iscritti al primo ann |
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Art. 6-ter - Borse di studio per la mobilità internazionale1. Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, l'Amministrazione |
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Art. 7 - Interventi di supporto economico per attività a tempo parziale1. L'Ente può in collaborazione con le Università, predisporre interventi economici finalizzati alla retribuzione di attività di supporto e di servizio prestate dagli studenti. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regio |
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Art. 8 - Servizio di ristorazione1. Il servizio di ristorazione può essere gestito direttamente dall'Ente oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni favorendo la cooperazion |
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Art. 9 - Servizi abitativi1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la frequenza degli studenti fuori sede. 2. Al servizio abitativo si accede per concorso. |
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Art. 10 - Servizio editoriale e librario1. Il servizio editoriale e librario favorisce in collaborazione con gli Atenei, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzi |
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Art. 11 - Servizio di assistenza sanitaria1. La Regione può stipulare una convenzione con le Università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie |
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Art. 12 - Prestiti d'onore1. Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato attraverso convenzioni con aziende ed istituti di credito, che dovranno prevedere le form |
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Art. 12-bis - Erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge1. L’amministrazione regionale può erogare contributi in favore degli studenti, iscritti agli atenei, agli istituti tecnologici superiori - ITS Academy, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi, che ricadono nelle seguenti fattispecie: a) figlie o figl |
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Art. 13 - Interventi a favore degli studenti portatori di handicap1. Per gli studenti portatori di handicap l'Ente, a norma della legge quadro nazionale vigente in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti |
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TITOLO III - Utilizzazione dei servizi |
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Art. 14 - Criteri per la fruizione dei servizi1. L'assegnazione dei Servizi avviene in base ai combinati criteri di merito e della continuità scolastica, con privilegio nei riguardi dei soggetti i |
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Art. 15 - Accertamenti per l'ammissione all'utilizzazione dei servizi1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, gli studenti interessati, ove necessario sono t |
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Art. 16 - Sanzioni1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propr |
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Art. 17 - Pubblicità1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è approvato ed esposto presso |
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TITOLO IV - Composizione e compiti degli organi dell'Ente |
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Art. 18 - Organi dell'Ente1. Sono organi dell'Ente: a) il Consiglio di |
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Art. 19 - Composizione del Consiglio di Amministrazione1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico- |
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Art. 20 - Competenze del Consiglio di Amministrazione1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione: a) l'elezione, tra i propri componenti, del Vice Presidente; N8 b) la deliberazione dello Statuto dell'Ente e le sue modifiche; |
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Art. 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. |
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Art. 22 - Nomina del Commissario ad acta e scioglimento del Consiglio di Amministrazione1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di dire |
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Art. 23 - Il Presidente1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio. |
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Art. 23-bis - Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario1. È istituita l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), quale organo consultivo del Consiglio di amministrazione dell'Ente, della Regione e del Comitato regionale di coordinamento delle università del Piemonte. 2. L'Assemblea regionale degli studenti è composta da: a) sei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Torino; b) tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino; c) due rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi del Piemonte orientale; |
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Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti1. Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Regionale con separate votazioni e con voto limitato a due per gli effettivi e uno per i supplenti. 2. I compone |
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Art. 25 - Indennità1. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta reg |
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Art. 26 - Direttore dell'Ente1. Il Direttore dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali. 2. L'incarico di Direttore è affidato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato. 3. Ove l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente dell'Ente o della Regione, gli spett |
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TITOLO V - Interventi della Regione |
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Art. 27 - Programmazione regionale1. Il Consiglio Regionale approva, entro il mese di aprile di ogni anno, su proposta della Giunta Regionale e, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario. 2. Il programma regionale si conforma agli obiettivi, i |
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Art. 28 - Attribuzioni della Regione1. La Regione: a) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'Ente, coordinandone l'attività con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria e nelle altre istituzioni culturali; |
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Art. 29 - Controllo sull'attività1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta Regionale, che vi provvede entro quaranta giorni dal ricevimento, le seguenti deliberazioni dell'Ente: |
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Art. 29-bis - Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte1. Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte, costituito e regolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, provvede al coordinamento delle iniziative in materia di diritto allo studio; esercita, altresì, funzioni di indirizzo in merito all'attività ed alla gestione dell'Ente. 2. In particolare al Comitato compete: |
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Art. 30 - Vigilanza1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto. 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il Presidente della Giunta Regionale, sentita la medes |
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TITOLO VI - Mezzi finanziari |
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Art. 31. - (Mezzi finanziari) |
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Art. 32 - Tasse e contributi1. L'ammontare della tassa di abilitazione all'esercizio professionale le modalità di accertamento e di pagamento sono regolate dalla legge regionale |
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Art. 33 - Finanziamenti |
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Art. 34 - Bilanci e norme contabili1. Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335 e della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, si applicano all'Ente le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte. 2. Al bilancio è allegato il programma di attività di cui al punto e) |
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Art. 35 - Beni1. I beni di cui il Comune di Torino ha avuto la disponibilità in sede di delega a norma della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84, sono trasferit |
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TITOLO VII - Norme finali |
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Art. 36 - Personale1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dall'Ente per il diritto allo studio universitario è equiparato a quello del |
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Art. 37 - Dotazioni di personale1. Il personale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in servizio presso il Comune di Torino addetto ai servizi relativi al diritto |
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Art. 39 - Scioglimento dell'Opera Universitaria dell'I.S.E.F. di Torino1. L'Opera Universitaria dell'I.S.E.F. di Torino è sciolta. 2. Il Consiglio di Amministrazio |
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Art. 40 - Abrogazione.1. È abrogata la L.R. 17 dicembre 1980, n. 84.
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