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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 12/02/2024, n. 13
D. Leg.vo 12/02/2024, n. 13
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO |
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Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ACCERTATIVO |
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Art. 1. - Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente.»; 2) nel comma 2, le parole: «e comunale sull’incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale,» sono soppresse; 3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.»; b) all’articolo 5: 1) al comma 1, l’alinea è sostituita dalla seguente: «L’ufficio di iniziativa, nei casi di cui all’articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:»; 2) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).»; c) l’articolo 5-ter è abrogato; d) dopo l’articolo 5-ter è inserito il seguente: «5-quater (Adesione ai verbali di constatazione). — 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4: a) senza condizioni; b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti. 2. L’adesione di cui al comma 1 può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto. 3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell’adesione condizionata, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. 4. I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione. 5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3 da parte dell’organo che ha redatto il verbale. 6. In presenza dell’adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell’articolo 2, comma 5, e nell’articolo 3, comma 3, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione. 7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»; e) all’articolo 6: 1) al comma 1, le parole: «in carta libera» sono soppresse; 2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: |
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Art. 2. - Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio1. In riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano l’analisi del rischio in materia tributaria, valgono le seguenti definizioni: a) analisi del rischio: il processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, alla frode fiscale e all’abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l’adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell’Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi; b) rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario; c) criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale; d) indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi; e) analisi deterministica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull’elaborazione di dati, riferiti a uno |
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Art. 3. - Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 31-bis e 31-bis.1 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 31-bis (Scambio di informazioni su richiesta). — 1. L’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali. 2. L’Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento delle imposte sul reddito. 3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l’Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell’Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili. 4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un’informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l’autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 6. Non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte |
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Art. 4. - Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 17, terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell’ec |
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Art. 5. - Omissis
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TITOLO II - DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 6. - Finalità1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddit |
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Art. 7. - Ambito di applicazione1. Per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito deri |
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Art. 8. - Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato1. L’Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti |
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Art. 9. - Elaborazione e adesione alla proposta di concordato1. La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri |
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Capo II - CONTRIBUENTI PER I QUALI SI APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE |
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Art. 10. - Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - requisiti1. I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 2 |
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Art. 11. - Cause di esclusione1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: |
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Art. 12. - Effetti dell’accettazione della proposta1. L’accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all’articolo 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sull |
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Art. 13. - Adempimenti1. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti: |
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Art. 14. - Rinnovo del concordato1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all’articolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all’artico |
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Art. 15. - Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imp |
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Art. 16. - Reddito d’impresa oggetto di concordato1. Il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all’articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del pred |
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Art. 17. - Valore della produzione netta oggetto di concordato1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concord |
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Art. 18. - Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto |
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Art. 19. - Rilevanza delle basi imponibili concordate1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle impos |
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Art. 20. - Determinazione degli acconti1. L’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato � |
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Art. 21. - Cessazione del concordato1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni: |
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Art. 22. - Decadenza del concordato1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui: a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2; b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificaz |
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Capo III - CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETARIO |
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Art. 23. - Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario1. I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, de |
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Art. 24. - Cause di esclusione1. Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello c |
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Art. 25. - Effetti dell’accettazione della proposta1. L’accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all’articolo 9 obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle |
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Art. 26. - Adempimenti1. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario |
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Art. 27. - Rinnovo del concordato1. Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 24, l’Agenzia delle entrate formula, con |
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Art. 29. - Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto1. L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per |
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Art. 30. - Rilevanza delle basi imponibili concordate1. Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinaz |
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Art. 31. - Determinazione degli acconti1. L’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per l� |
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Art. 32. - Cessazione del concordato1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni: |
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Art. 33. - Decadenza del concordato1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni prev |
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Capo IV - DISPOSIZIONI COMUNI DI COORDINAMENTO E CONCLUSIVE |
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Art. 34. - Attività di accertamento1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto |
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Art. 35. - Disposizioni di coordinamento1. Per l’adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all’articolo 2, |
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Art. 36. - Commissione degli esperti1. La commissione di esperti di cui all’articolo 9-bis, comma 8 |
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Art. 37. - Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti a effettu |
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Art. 38. - Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023: a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; |
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Art. 39. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’Agenzia |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Capo I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ENTRATA IN VIGORE E DECORRENZA |
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Art. 40. - Disposizioni finanziarie1. Il Fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 59.328.334 euro p |
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Art. 41. - Entrata in vigore e decorrenza1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L’articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile |
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