Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 05/08/2024, n. 108, così recitava:

"Art. 38. - Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023:

a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

2. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024:

a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

c) i sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano in via telematica la dichiarazione di cui al citato comma 1 dal 15 aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

3. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d’imposta 2024 i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili."

Dalla redazione