Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Qualificazione con riserva di stazioni appaltanti e centrali di committenza da parte di ANAC
In tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, l'ANAC ha ribadito quanto segue:
- in base all'art. 63, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023, l'ANAC ha la facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;
- la qualificazione ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023 è un istituto speciale rispetto al medesimo istituto previsto nell’art. 63, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 e esplica i suoi effetti anche dopo la fine del periodo transitorio del 30/06/2024;
- la qualificazione ex art. 63, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023 non è soggetta ad alcun limite temporale o scadenza. L’ANAC stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.
Si veda anche Qualificazione con riserva di stazioni appaltanti e centrali di committenza.