Qualificazione con riserva di stazioni appaltanti e centrali di committenza | Bollettino di Legislazione Tecnica
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19/09/2023

Qualificazione con riserva di stazioni appaltanti e centrali di committenza

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione con riserva di stazioni appaltanti e centrali di committenza.

Fattispecie
Il Centro Responsabilità Amministrativa dell’Aeronautica Militare aveva richiesto l'iscrizione con riserva nell'elenco delle stazioni qualificanti qualificate, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023, dichiarando di avere conseguito la sola qualificazione (livello F1) per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture, e di non avere invece conseguito il punteggio utile per la qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori a causa del mancato possesso del numero minimo di gare svolte nel quinquennio precedente al 31/12/2022 per i vari livelli di qualificazione.
La carenza del requisito afferente alle gare svolte discendeva dalla circostanza che fino al 31/12/2022 lo svolgimento delle stesse era attratto all’ambito di competenze dei Reparti Genio e che solo a decorrere dal 01/01/2023 sono state riconosciute al suddetto Centro competenze anche nell’impiego operativo dei fondi nel settore infrastrutturale.

Osservazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 06/09/2023, n. 399, ha svolto le seguenti considerazioni:
- il Centro Responsabilità Amministrativa, sebbene già esistente, ha assunto competenze per la progettazione e l’affidamento di lavori solo a decorrere dal 01/01/2023 e da tale data ha svolto procedure concorsuali per un importo a base di gara pari a quasi 3.500.000 euro che, laddove valutate, potrebbero presumibilmente garantire la qualificazione;
- per l’anno in corso e per i prossimi anni è previsto che il Centro Responsabilità Amministrativa debba svolgere numerose procedure concorsuali nel settore infrastrutturale, per le quali il legislatore richiede il livello di qualificazione L1;
- le procedure concorsuali pianificate sono strumentali al funzionamento di molteplici strutture direttamente connesse all’attività operativa svolta dall’Aeronautica Militare e comunque all’assolvimento della missione della difesa dello spazio aereo;
- pertanto si è reso necessario riconoscere al Centro Responsabilità amministrativa il diritto all'iscrizione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023, al fine di acquisire le capacità necessarie per la successiva qualificazione;
- è opportuno riconoscere alla struttura richiedente il diritto alla iscrizione con riserva per la durata di un anno, con obbligo per la struttura di presentare la domanda di qualificazione "ordinaria" entro la fine di tale periodo.

Precisazioni ANAC
Con l'occasione, l'ANAC ha precisato che:
- la qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023, è un istituto speciale rispetto all'iscrizione con riserva di cui all’art. 63, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, ed esplica i suoi effetti anche dopo la fine del periodo transitorio del 30/06/2024;
- ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023, l'ANAC ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;
- l'ANAC stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

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Come noto, dal 01/07/2023 le stazioni appaltanti devono essere qualificate per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (si veda Obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti dal 01/07/2023).

Dalla redazione