FAST FIND : FL7813

Flash news del
09/10/2023

Opere non rilevanti in zona sismica, sanzioni penali per omesso deposito del progetto

In tema di costruzioni in zone sismiche, la Corte di Cassazione ha precisato che l’obbligo di preavviso e di deposito del progetto sussiste anche per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza per la pubblica incolumità. L’inadempimento di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 95, D.P.R. 380/2001, senza possibilità di deroga da parte della normativa regionale.

Nel caso di specie i ricorrenti erano stati condannati per il reato di cui all'art. 95, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 per aver realizzato opere edili in zona sismica in assenza del deposito del relativo progetto presso l'Ufficio del Genio civile. I ricorrenti sostenevano che si trattasse di opere sismicamente irrilevanti ai sensi dell'art. 94-bis, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), per le quali la legge regionale (art. 170-bis, L.R. Toscana 65/2014), rinviava espressamente ad un regolamento esecutivo, approvato ed entrato in vigore soltanto nel 2022, successivamente alla commissione dei fatti oggetto di processo.

C. Cass. pen. 12/09/2023, n. 37117 ha innanzitutto rilevato che l’art. 170-bis in discorso si limita a precisare le modalità di adempimento dell'obbligo di preavviso e di deposito del progetto previsti dal testo unico in materia edilizia anche per le opere prive in concreto di rilevanza sul piano sismico e che, in ogni caso, la legge regionale non può incidere sull'applicabilità delle disposizioni penali della legge statale, che deve pertanto essere interpretata in conformità a quest'ultima.

Ciò posto, la Corte ha ricordato che l’art. 94-bis, D.P.R. 380/2001 - introdotto dall'art. 3, D.L. 32/2019 (Decreto Sblocca cantieri) - ha distinto gli interventi strutturali in zone sismiche in tre categorie rispetto alla loro concreta incidenza sulla pubblica incolumità: quelli rilevanti (lett. a); quelli di minore rilevanza (lett. b); quelli privi di rilevanza (lett. c), definiti come interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
La conseguenza prevista dalla legge statale, non derogabile dalle disposizioni regionali, è che per gli interventi in concreto privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità - così come per quelli di minore rilevanza - non è necessaria le preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori, rilasciata dall'ufficio tecnico della Regione ai sensi dell'art. 94, D.P.R. 380/2001, che resta dovuta soltanto per gli interventi in concreto rilevanti.
La nuova disposizione statale, alla luce della quale debbono essere lette le norme di dettaglio previste dalla legislazione regionale, non deroga, invece, all'obbligo - previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, D.P.R. 380/2001 - di dare preavviso scritto allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione, dell'intenzione di procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche, con allegato progetto firmato da professionista abilitato e dal direttore dei lavori.
Questi obblighi continuano, pertanto, a valere anche se si tratti di interventi non soggetti ad autorizzazione per i suesposti motivi e l’inadempimento resta penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 95, D.P.R. 380/2001.

Dalla redazione