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28/11/2024

Inconferibilità di incarico dirigenziale in area tecnica per precedente attività professionale

L'ANAC ha deliberato l'inconferibilità dell'incarico di responsabile di area tecnica di un comune ad un architetto che aveva già svolto attività professionale per lo stesso ufficio del comune.

INCONFERIBILIITÀ INCARICO DIRIGENZIALE AREA TECNICA - L'ANAC ha esaminato una segnalazione  relativa alla possibile illegittimità del conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area tecnica di un comune a favore di un architetto che aveva svolto in precedenza una serie di incarichi professionali per il medesimo comune.

Con la Delibera del 23/10/2024, n. 490 l'ANAC ha richiamato la normativa applicabile e precisato che gli elementi costitutivi della lett. c) dell'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39, attengono tanto all’incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:
- avere svolto, nel biennio precedente (la modifica dell'art. 21, comma 2, della L. 21/2024, n. 21 ha ridotto tale termine ad un anno) all’assunzione dell’incarico (c.d. periodo di raffreddamento), attività professionale in proprio, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce l’incarico;
- assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

L’ANAC ha poi precisato che:
- l’art. 4 del D. Leg.vo 39/2013 non trova applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell’attività;
- non appare assumere rilievo la circostanza che l’attività sia svolta con utilizzo di mezzi propri. Infatti, la ratio dell’art. 4 del D. Leg.vo 39/2013 è quella di garantire l’esercizio imparziale della funzione pubblica da parte di chi intende esercitarla;
- il discrimen tra un’attività rilevante o meno risiede nel fatto che l’attività svolta dall’interessato sia sottoposta a un potere di regolazione o finanziamento (o comunque retribuzione) da parte della P.A.;
- la lett. k) dell’art. 1, comma 2, del D. Leg.vo 39/2013 definisce gli incarichi dirigenziali esterni;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Leg.vo 39/2013, al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato;
- tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del D. Leg.vo 39/2013.

Nel caso di specie, l’incarico conferito a favore dell’interessato:
- appariva comportare l’attribuzione della responsabilità dell’Area tecnica comunale, e quindi rientrare tra quelli dirigenziali;
- era relativo all’Area tecnica, ossia alla medesima area rispetto alla quale l’interessato aveva svolto, in precedenza, le attività e gli incarichi professionali.
Pertanto, l'ANAC ha deliberato l’inconferibilità dell’incarico di responsabile dell’Area tecnica del comune attribuito all’architetto, avvenuto in violazione della lett. c), dell’art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 39/2013.

Dalla redazione