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18/09/2023

Piani di recupero, inapplicabilità della deroga allo strumento attuativo

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla necessità dell'approvazione del piano di recupero prima del rilascio del permesso di costruire.

Nel caso di specie si trattava del diniego del permesso di costruire in sanatoria motivato dalla mancata predisposizione del piano di recupero. Il TAR aveva ritenuto che quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano attuativo, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace, ovvero quando è concluso il relativo procedimento, e ciò anche quando la zona interessata dall’intervento edilizio sia completamente urbanizzata. Secondo l’appellante invece, la significativa urbanizzazione dell'area interessata dall’intervento avrebbe potuto ritenersi equivalente all’operatività di un piano attuativo, quindi avrebbe reso superflua la pianificazione di dettaglio.

In proposito C. Stato 01/09/2023, n. 8141 ha affermato che i piani di recupero urbanistico sono strumenti pianificatori attuativi che assolvono ad una funzione “riparatoria” del tessuto urbano, fronteggiando una situazione creatasi in via di fatto e tenendo conto, oltre alla esigenza di recupero dei nuclei abusivi, anche delle generali esigenze di pianificazione del territorio comunale.
In particolare, i piani di recupero costituiscono lo strumento individuato dal legislatore per attuare il riequilibrio urbanistico di aree degradate o colpite da più o meno estesi fenomeni di edilizia "spontanea" e incontrollata, legittimati, appunto, ex post. Essi, cioè, hanno sì l'obiettivo di "recupero fisico" degli edifici, ma collocandolo in operazioni di più ampio respiro su scala urbanistica, in quanto mirate alla rivitalizzazione di un particolare comprensorio urbano. Di conseguenza non è ipotizzabile che il piano attuativo possa essere eluso con titoli edilizi singoli per costruire, pur attenendo questi ultimi a lotti prospicienti su aree urbanizzate e interclusi. L'imposizione di una previa scelta di pianificazione urbanistica che condiziona e a cui sono subordinati gli interventi edificatori singoli trae la propria giustificazione (o anche necessità) proprio in considerazione del fatto che la zona in questione, in quanto già compromessa sotto l'aspetto urbanistico, ambientale e paesistico, abbia bisogno di necessari interventi di riqualificazione ambientale e paesistica.

In sostanza, il piano di recupero può essere effettuato anche in zone di completa edificazione, posto che la previsione della necessità di un piano di recupero mira proprio a far sì che tutte le modifiche della zona individuata si ispirino a criteri volti ad un equilibrato sviluppo e assetto del territorio, per migliorare la vivibilità degli abitanti e per evitare uno sviluppo incontrollato senza attenersi alle regole volte al miglioramento dell'area.
L'esistenza di una “edificazione disomogenea” non solo giustifica la previsione urbanistica che subordina la modifica dei luoghi alla emanazione del piano di recupero, ma impone che questo piano vi sia e sia concretamente attuato, per restituire ordine all'abitato e riorganizzare il disegno urbanistico di completamento della zona.

Dalla redazione