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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 23/08/2023, n. 27
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Ambito di applicazione, definizioni e altre disposizioni generali |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento di esecuzione disciplina l'assegnazione in locazione di abitazioni destinate all'edilizia residenziale pubblica e sociale, ai sensi della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, e successive modifiche, di seguito denominata "legge". 2. Non sono soggette al presente regolamento di esecuzione, salvo espressa diversa disposizione, le abitazioni individuate con deliberazione della Giunta provinciale nonché le case albergo di cui all'articolo 1, comma 2, lett |
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Art. 2 - Abitare a misura di anziana/anziano e abitare in autonomia1. Al fine di realizzare la pluralità sociale e le forme abitative multigenerazionali di cui all'articolo 13, comma 6, della legge e di promuovere l'indipendenza e l'autonomia abitativa delle persone anziane, anche ai sensi degli obiettivi definiti dall'articolo 6 della legge provinciale del 6 ottobre 2022, n. 12, l'IPES può dotare gli allo |
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Art. 3 - Disposizioni generali1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento di esecuzione sono considerati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge, componenti del nucleo familiare il/la richiedente, il rispettivo/la rispettiva partner e tutte le persone, per le quali nella domanda viene dichiarato che andra |
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TITOLO II - Requisiti, graduatorie e criteri di preferenza |
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Capo I - Requisiti |
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Art. 4 - Requisiti per l'ammissione della domanda e l'assegnazione1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, per l'ammissione della domanda e l'assegnazione di un'abitazione in locazione devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: a) la domanda può essere inserita nella graduatoria per il comune di residenza del/della richiedente, per il comune di residenza del/della partner, per il comune nel quale il/la richiedente ha il posto di lavoro e per il comune nel quale il/la partner ha il posto di lavoro, nonché nella graduatoria sovracomunale di cui all'articolo 12, comma 3. Per poter essere inserito/inserita nella graduatoria del comune del posto di lavoro l'attività lavorativa deve sussistere e essere stata svolta per almeno 1095 giorni negli ultimi cinque anni nel rispettivo comune; b) il/la richiedente deve avere da almeno cinque anni (1.825 giorni) la residenza o, senza interruzioni, il posto di lavoro in provincia di Bolzano; c) nessun membro del nucleo familiare può avere la titola |
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Art. 5 - Riserva per emigrati all'estero1. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), una persona emigrata all'estero e iscritta all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I |
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Art. 6 - Patrimonio abitativo del nucleo familiare1. Per gli effetti del presente regolamento sono considerate patrimonio abitativo del nucleo familiare tutte le abitazioni delle quali uno/una componente o più componenti del nucleo familiare siano titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o abbiano ceduto tale diritto negli ultimi cinque anni. Vengono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte uno/una componente o più componenti del nucleo familiare. Non vengono |
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Art. 7 - Deroghe in caso di separazione e divorzio1. Per gli effetti del presente regolamento di esecuzione due persone sono considerate separate: a) in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi; |
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Art. 8 - Deroghe in caso di esecuzione immobiliare ed espropriazione1. Alle persone che a seguito di esecuzione immobiliare perdono la proprietà dell'abitazione non si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, |
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Art. 9 - Deroghe per assegnatari/assegnatarie1. Decorsi almeno cinque anni dall'inizio del rapporto di locazione, gli assegnatari/le assegnatarie possono presentare una nuova domanda nei seguenti casi: a) la doma |
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Art. 10 - VSEM ai fini dell'assegnazione1. In attuazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli interventi dell'edilizia residenziale pubblica e sociale sono considerati prestazioni di primo livello. 2. In deroga a quanto previsto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, per l'individuazione del VSEM ai fini dell'assegnazione viene considerata la DURP dei seguenti componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 3: a) del/della richiedente; b) del/della partner, purché residente sul territorio nazionale; c) dei figli e delle figlie minorenni di uno/una dei/delle componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi; d) dei figli e delle figlie maggiorenni di uno/una dei/delle componenti di cui alle lettere a) e b) di età inferiore a 25 anni, purché con esso/essa conviventi ed a suo carico, non sposati o con prole; e) dei figli e delle figlie di uno/una dei/delle componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno/una dei/delle componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro di almeno 74 per |
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Art. 11 - Patrimonio abitativo di genitori e figli/figlie1. Le domande sono escluse dalla graduatoria per l'assegnazione di un'abitazione in locazione a canone sociale qualora le seguenti persone, anche se non conviventi con il/la richiedente e il/la partner, siano proprietarie, sul territorio provinciale, di una superficie utile abitabile il cui valore sia superiore all'importo determinato in base al presente articolo: a) i genitori del/della richiedente; |
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Capo II - Graduatorie |
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Art. 12 - Abitazioni in locazione a canone sociale1. Le graduatorie delle domande per abitazioni in locazione a canone sociale sono suddivise per singolo comune e gruppo linguistico nelle seguenti categorie: a) categoria "persone co |
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Art. 13 - Abitazioni in locazione a canone sostenibile1. La Giunta provinciale determina, in base al fabbisogno e sentiti i rispettivi Comuni, anche con riferimento a specifici progetti, il numero delle abitazioni destinate alla locazione a canone sostenibile nei singoli comuni. |
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Art. 14 - Nuovi e innovativi modelli abitativi1. I nuovi e innovativi modelli abitativi, realizzati a seguito di deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12 della legge, si basano sulla convivenza volontaria di persone fra loro autonome anche appartenenti a diverse fasce di età. Le parti conduttrici si offrono a vicenda servizi, concordati liberamente tra le parti stesse in base alle proprie capacità. Il progetto è rivolto prevalentemente a: |
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Capo III - Criteri di preferenza |
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Art. 15 - Attribuzione dei punteggi1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, ai/alle richiedenti l'assegnazione di un'abitazione in locazione sono attribuiti i punt |
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Art. 16 - VSEM1. In base al VSEM, come determinato ai sensi dell'articolo 10, è attribuito ai/alle richiedenti un'abitazione in locazione a canone sociale il seguente punteggio: a) 10 punti per un VSEM da zero a 1,00; b) 9 punti per un VSEM da 1,01 fino a 1,15; c) 8 punti per un VSEM da 1,16 fino a 1,30; d) 7 punti per un V |
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Art. 17 - Consistenza numerica del nucleo familiare1. Per ogni componente del nucleo familiare di cui all'articolo 10, comma 2, vengono attribuiti due punti. |
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Art. 18 - Costituzione di una nuova famiglia1. Se la domanda viene presentata entro tre anni dalla data del matrimonio, della costituzione dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi |
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Art. 19 - Durata della residenza e dell'attività lavorativa1. Per i primi cinque anni (1.825 giorni) di durata della residenza o dell'attività lavorativa del/della richiedente in Alto Adige è attribuito un punto, per nove anni (3.285 giorni) sono attribuiti |
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Art. 20 - Sfratto giudiziale e revoca dell'alloggio di servizio1. Al/Alla richiedente, nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento giudiziale di rilascio dell'abitazione per scadenza del contratto di locazione, sono attribuiti tre punti, purché: a) il/la richiedente o il/la partner sia la parte conduttrice; b) il locatario/la locataria non sia parente o affine di 1° o 2° grado di un componente del nucleo familiare; |
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Art. 22 - Abitazioni sovraffollate1. Al/Alla richiedente che alla data della presentazione della domanda ha da almeno tre anni la residenza presso un'abitazione sovraffollata è attribu |
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Art. 23 - Invalidità1. Ai componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 10, comma 2, con invalidità di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, a seconda della diminuzi |
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TITOLO III - Abitazioni in locazione di edilizia residenziale sociale |
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Capo I - Presentazione delle domande |
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Art. 24 - Presentazione delle domande1. Le domande per l'assegnazione di un'abitazione in locazione a canone sociale sono presentate su un modulo predisposto dall'IPES ovvero dal Comune, a cui sono allegati i documenti ivi indicati. |
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Art. 25 - Presentazione di una nuova domanda1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si può presentare una nuova domanda dopo tre anni a partire dal 1° del mese della presentazione dell'ultima domanda ammessa. 2. I/Le richiedenti ammessi/ammesse alla graduatoria possono presentare in qualunque momento una nuova domanda, che sostituisce la precedente all'atto del suo inserimento in graduatoria, qualora si sia verificata una delle seguenti condizioni: a) è aumentato il numero dei componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 10, comma 2; b) per uno dei componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 10, comma 2, la percentuale di invalidità è aumentata e l'aumento influisce sul punteggio attribuito in base all'articolo 23; |
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Art. 26 - Comunicazione di variazioni1. Eventuali cambiamenti del numero dei componenti del nucleo familiare vanno tempestivamente comunicati e vengono considerati in fase di assegnazione. 2. Il/La richiedente comunica l'eventuale cambio di residenza entro 45 giorni. In caso di cambio di residenza in un com |
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Capo II - Valutazione delle domande e formazione delle graduatorie |
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Art. 27 - Valutazione delle domande1. Ai fini dell'ammissione in graduatoria, le domande per l'assegnazione di un'abitazione a canone sociale vengono verificate in ordine ai requisiti di cui al titolo II, capo I, e di cui al presente capo nonché ai criteri di preferenza di cui |
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Art. 28 - Categoria "persone con menomazioni fisiche"1. Nella categoria "persone con menomazioni fisiche" sono inseriti i/le richiedenti il cui nucleo familiare comprenda una persona con menomazioni fisiche permanenti, accertate da do |
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Art. 29 - Categoria "persone anziane"1. Nella categoria "persone anziane" vengono inseriti i/le richiedenti che hanno compiuto 65 anni e il cui nucleo familiare è composto esclusivamente dal/dalla ri |
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Art. 30 - Particolari categorie sociali1. Ai sensi del presente regolamento di esecuzione sono considerate persone appartenenti a particolari categorie sociali: a) le persone con disabilità di cui alla legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, che vengono assistite dai servizi sociali in forma socio-pedagogica; b) persone affette da |
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Art. 31 - Categoria generale1. Nella categoria generale vengono inseriti/inserite i/le richiedenti che non sono in possesso dei requisiti specifici delle altre categorie. |
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Art. 32 - Formazione delle graduatorie1. La Commissione inquilinato approva l'aggiornamento delle graduatorie ogni sei mesi. Le graduatorie sono pubblicate nell'albo pretorio digitale dell'IPES e del Comune in data 1° giugno e 1° dicembre. |
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Capo III - Assegnazione |
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Art. 33 - Assegnazione1. Il/La Presidente dell'IPES assegna le abitazioni resesi disponibili per l'assegnazione durante il periodo di validità della graduatoria. 2. Sono disponibili per l'assegnazione le abitazioni per le quali è stato ultimato almeno il rustico dell'edificio. In caso di abitazioni di vecchia costruzione per le quali devono essere effettuati interventi di recupero ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere b), c) e d) della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, tali abitazioni sono disponibili per l'assegnazione ad avvenuto inizio dei lavori di recupero. 3. Nell'assegnare le abitazioni si tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione, della consistenza numerica del nucleo familiare nonché delle superfici indicate dalle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), della legge. La s |
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Art. 34 - Precedenza nell'assegnazione1. Il/La Presidente dell'IPES può, sentita la Commissione inquilinato, assegnare un'abitazione in locazione a canone sociale con precedenza ai/alle richiedenti: a) cui sia stato negato il rinnovo del contratto di locazione per i motivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e nei cui confr |
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Art. 35 - Assegnazione delle abitazioni non assegnate in base alle graduatorie del comune1. Le abitazioni non assegnate in base agli articoli 33 e 34 per carenza di domande possono essere assegnate nel seguente ordine: a) a richiedenti, per i quali l'abitazione disponibile per l'assegnazione è sottoutilizzata. L'abitazione è assegnata al/alla richiedente con il mino |
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Capo IV - Disposizioni particolari |
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Art. 36 - Rifugiati1. I/Le richiedenti, ai/alle quali la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha riconosciuto uno status di protezione (rifugiato riconosciuto o beneficiario di protezione sussidiaria) ai sensi delle disposizioni vigenti, devono, per l'inserimento nella graduatoria di cui al comma 3, aver svolto l'intera procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in provincia di Bolzano, aver soggiornato regolarmente in provincia, senza interruzioni, durante l'intera durata della procedura e fino alla data di assegnazione e, al momento della presentazione della domanda, |
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TITOLO IV - Abitazioni in locazione a canone provinciale |
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Capo I - Sistemazione temporanea |
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Art. 37 - Abitazioni destinate alla sistemazione temporanea in caso di effettuazione di interventi di recupero1. Alla sistemazione temporanea di famiglie per la durata di interventi di recupero della loro abitazione di proprietà o in locazione possono essere destinate abitazion |
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TITOLO V - Norme transitorie e finali |
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Capo I - Norme transitorie, abrogazione ed entrata in vigore |
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Art. 38 - Norme transitorie1. I criteri di preferenza contenuti nel D.P.G.P. 15 settembr |
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Art. 39 - Abrogazione1. Il D.P.G.P. 15 settembre 1999, n. 51, e successive mod |
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Art. 40 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2023.
Il presente |
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20/11/2024
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