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19/06/2023

Serre stagionali in attività edilizia libera, chiarimenti del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha affermato che per la riconducibilità della serra all’attività edilizia libera, oltre all’assenza di muratura, è necessaria la prova della effettiva rimozione stagionale.

In sostanza, secondo i giudici, la potenziale facile amovibilità delle opere non esclude la necessità della previa acquisizione del titolo edilizio nel caso in cui le stesse di fatto assumano una funzione permanente e non vengano periodicamente rimosse.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il TAR aveva confermato l’ordine di demolizione di una serra realizzata in assenza di titolo edilizio. In particolare, si trattava di una struttura con tompanatura laterale in serramenti e in pannelli di legno agganciati mediante fascette e viti, al servizio di un’attività agricola. La maggior parte della serra era costituita da tendaggio plastico amovibile. Secondo il ricorrente, l’assenza di opere in muratura e l’assenza di opere effettivamente definitive e/o tali da non poter essere agevolmente rimosse, concretavano quegli elementi richiesti per l’applicabilità del regime di edilizia libera di cui all’art. 6, D.P.R. 380/2001.

CONDIZIONI PER L’APPLICABILITÀ DEL REGIME DI EDILIZIA LIBERA - L’art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e) prevede, tra le attività di edilizia libera, le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. Nell'interpretare tale disposizione, la giurisprudenza ha affermato che l’impianto serricolo in quanto tale è estraneo al regime della concessione qualora sia funzionale allo svolgimento dell'attività agricola e non abbia requisiti di stabilità o di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico-ambientale.
Ne consegue che le condizioni perché un manufatto definibile come “serra” possa rientrare nella attività libera sono:
1) l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione;
2) la stagionalità, ossia l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato.

Quanto ai requisiti suddetti, C. Stato 18/05/2023, n. 4934 ha precisato che, se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica la temporaneità, ovvero la “periodicità” della presenza del manufatto sul territorio.
Di conseguenza ciò che, più precisamente, caratterizza la serra è non solo l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata, ma anche e soprattutto la sua effettiva e periodica rimozione. Ed infatti solo se la serra viene effettivamente rimossa non costituisce una alterazione stabile, permanente del territorio (che necessiterebbe del titolo edilizio), ma un intervento temporalmente definito, ancorché destinato a ripresentarsi nel tempo.

PROVA DELLA EFFETTIVA PERIODICA RIMOZIONE - In definitiva, mentre all’atto della realizzazione della serra assume un ruolo rilevante l’assenza di muratura (che negherebbe, ove presente, ex se la amovibilità), in epoca successiva ciò che rileva è la prova della stagionalità, offerta dalle già intervenute, periodiche rimozioni.
Tale prova deve essere offerta dall’interessato, in quanto afferente ad un elemento che integra la riconducibilità del manufatto a serra e, dunque, la sua esclusione dall’esigenza di idoneo titolo edilizio.

Nel caso di specie il Consiglio ha respinto il ricorso in quanto il ricorrente non aveva offerto la prova della temporanea rimozione della serra, tale da comprovarne la stagionalità, essendosi limitato ad evidenziarne solo le caratteristiche costruttive. La permanenza sul territorio della struttura deponeva dunque per la non riconducibilità della serra all’ambito dell’edilizia libera, con conseguente necessità del titolo edilizio.

Sul tema si ricorda che, tra le altre, sono riconducibili all’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1:
- lett. e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- lett. e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni (vedi sul punto anche la Nota Opere amovibili, qualificazione e regime edilizio).

Dalla redazione