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31/05/2023

Modifica destinazione d’uso in manutenzione straordinaria dopo il D.L. 76/2020

Il Consiglio di Stato ha spiegato che anche dopo il D.L. Semplificazioni, le modifiche di destinazione d’uso che possono rientrare nel concetto di manutenzione straordinaria sono solo quelle tra categorie urbanistiche omogenee. Nella sentenza chiarimenti anche in tema di controlli relativi alla CILA.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il Comune contestava la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di una società contro la dichiarazione di inefficacia di una CILA riferita al cambio di destinazione d’uso senza opere da commerciale ad artigianale di una porzione di un fabbricato.
Secondo il TAR, la società aveva semplicemente sfruttato il regime di maggior favore introdotto dall’art. 10 del D.L. 76/2020, conv. dalla L. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) con riferimento alla manutenzione straordinaria, implicante anche la modifica di destinazione d’uso, in passato vietata. L’utilizzo della CILA sarebbe pertanto conseguito al radicale cambiamento del panorama normativo nazionale con l’introduzione della suddetta semplificazione.

CAMBIO D’USO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOLO TRA CATEGORIE OMOGENEE - In proposito C. Stato 24/04/2023, n. 4110 ha affermato che le modifiche di destinazione d’uso che possono conseguire agli interventi riconducibili al concetto di manutenzione straordinaria, anche successivamente alla riforma introdotta dal D.L. 76/2020, sono solo quelle tra categorie urbanistiche omogenee, tale essendo l’inequivoco significato della dicitura "urbanisticamente rilevanti" e "non implicanti aumento del carico urbanistico" previsto dall’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b) anche nella sua attuale formulazione.
L’equivoco di fondo nel quale era incorso il primo giudice, assecondando la ricostruzione della società, consisteva nell’aver introdotto una duplice chiave di lettura tra modifica di destinazione d’uso “all’interno”, per così dire, della manutenzione straordinaria e modifica di destinazione d’uso ex se, per la quale al contrario soltanto continuerebbero a valere le ridette categorie.
Tale tesi non è stata condivisa dal Consiglio di Stato che, come detto, ha chiarito che per rientrare nella manutenzione straordinaria, l’intervento deve riguardare categorie omogenee.

CONTROLLO SULLA CILA - Il Consiglio di Stato ha inoltre fornito un altro interessante chiarimento in merito ai controlli in relazione agli interventi soggetti a CILA. In proposito i giudici hanno ritenuto che anche se sulla conformità tecnico-giuridica della CILA - diversamente da quanto disposto per la SCIA - non è previsto un obbligo di controllo ordinario postumo entro un termine perentorio ravvicinato e, di conseguenza, un indice del legittimo avvio dell’attività oggetto della comunicazione, tuttavia proprio la mancata previsione di sistematicità dei controlli rischia di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto.
Per tale ragione il Consiglio ha condiviso l’orientamento secondo il quale devono ritenersi applicabili alla CILA i principi consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria ed esecutiva in materia di SCIA o DIA. Di esse, infatti, la CILA condivide l’intima natura giuridica, sicché trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, L. 241/1990, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter, in combinato disposto con il richiamo alle "condizioni" di cui all’art. 21-nonies della L. 241/1990 medesima.

Dalla redazione