Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 03/03/2022, n. 3 le disposizioni dell’art. 3, della L.R. 10/03/2017, n. 7, come modificate dell’art. 3, comma 1, della L.R. 03/03/2022, n. 3, si applicano anche agli interventi di recupero dei piani terra esistenti di cui al presente comma, fatte comunque salve le esclusioni previste dal presente articolo.

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