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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 03/03/2022, n. 3
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Art. 1 - (Sostituzione del Capo II del Titolo VI della l.r. 33/2009)1. Il Capo II del Titolo VI della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è sostituito dal seguente: «Capo II - Impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro Art. 61 - (Nulla osta di categoria B all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) 1. Il nulla osta di categoria B di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dall’ATS competente per territorio, in applicazione dell’articolo 52 dello stesso decreto legislativo. 2. L’istanza di rilascio o di aggiornamento del nulla osta, sottoscritta dal richiedente e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell’elenco di cui all’articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 dell’allegato XIV dello stesso decreto legislativo. 3. Contemporaneamente alla presentazione all’ATS, il richiedente trasmette l’istanza di cui al comma 2 e la relativa documentazione tecnica all’ispettorato interregionale del lavoro, al comando provinciale dei vigili del fuoco e al dipartimento dell’ARPA competenti per territorio.
Art. 62 - (Commissioni per la radioprotezione) 1. Presso i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS sono istituite le commissioni per la radioprotezione, con funzioni di organismi tecnico-consultivi e di supporto tecnico-scientifico in tema di radioprotezione nell’ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti. 2. Ciascuna commissione è composta da: a) il direttore del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS o un suo delegato che la presiede; |
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Art. 2 - (Introduzione dei Capi II-bis, II-ter, II-quater e II-quinquies nel Titolo VI della l.r. 33/2009)1. Dopo il Capo II del Titolo VI della l.r. 33/2009, come sostituito dall’articolo 1, sono aggiunti i seguenti: «Capo II-bis - Allontanamento di materiali contenenti sostanze radioattive dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020 Art. 66-ter - (Allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020) 1. L’allontanamento dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020 di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche notificate ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. 101/2020 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di ambiente, in applicazione dell’articolo 54 dello stesso decreto legislativo. 2. L’istanza di rilascio o di modifica dell’autorizzazione all’allontanamento, sottoscritta dall’esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica, e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell’elenco di cui all’articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. dell’allegato IX dello stesso decreto legislativo.
Art. 66-quater - (Commissione per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento) 1. Presso la Giunta regionale è istituita la commissione per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento, de nominata commissione RAAL, con funzioni di organismo tecnico-consultivo. 2. La commissione è composta da: a) un dirigente della direzione regionale competente in materia di ambiente che la presiede, designato dal direttore; b) due funzionari della direzione regionale competente in materia di ambiente esperti in autorizzazioni ambientali e gestione dei rifiuti, anch’essi designati dal direttore; c) due funzionari della direzione regionale competente in materia di sanità o due funzionari dell’ATS esperti in prevenzione medica, designati dai rispettivi direttori generali; d) due esperti di radioprotezione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 129 del d.lgs. 101/2020, di cui almeno uno con l’abilitazione di terzo grado, individuati dalla direzione regionale competente in materia di sanità a seguito di avviso pubblico; e) due rappresentanti dell’ARPA designati dal direttore dell’Agenzia. 3. Acquisiti i nominativi, il direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente provvede alla costituzione della commissione con la nomina dei componenti. 4. La commissione dura in carica tre anni, dispone di una segreteria amministrativa e si dota di un regolamento organizzativo che definisce, in particolare, la periodicità delle riunioni e le modalità di prevenzione di eventuali conflitti di interesse. 5. Ai lavori della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di concorrere all’espressione del parere, esperti delle materie di cui si discute e rappresentanti degli enti territoriali interessati dalla pratica oggetto di valutazione.
Art. 66-quinquies - (Contenuti dell’autorizzazione, variazioni, modifiche e revoca – sospensione dell’attività) 1. Nell’autorizzazione sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate all’articolo 54, comma 7, e al paragrafo 6.7 dell’allegato IX del d.lgs. 101/2020. 2. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare dell’ |
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Art. 3 - (Modifica all’art. 3 della l.r. 7/2017 e norma di raccordo con l’art. 8 della l.r. 18/2019)1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti) è sostituito dai seguenti: «3. Nel caso di recupero di locali seminterrati a uso abitativo anche comportante la realizzazione di autonome unità a uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001, corredata di attestazione dell’avvenuta realizzazione di almeno una misura tecnica correttiva per la mitigazione o il contenimento dell’accumulo di gas radon all’interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, dell’avvenuta predisposizione di un’ulteriore misura tecnica correttiva per la rimozione di tale gas. Per le misure tecniche correttive di cui al precedente periodo si deve tenere conto dei regolamenti edilizi comunali, integrati ai sensi dell’ |
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Art. 4 - (Norme finanziarie)1. Alle spese per il funzionamento della commissione per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento di cui all’articolo 66-septies della l.r. 33/2009, come introdotto dall’articolo 2 della presente legge, previste in euro 4.800,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si fa fronte mediante le risorse appostate alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 01 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024. 2. Alle spese per lo sviluppo, nell’ambito del sistema informativo regionale |
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Art. 5 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL).
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