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08/03/2023

Stato legittimo immobile e verifica dei titoli edilizi intermedi

Secondo il TAR Veneto, ai fini della verifica dello stato legittimo dell'immobile, devono ritenersi autorizzati i soli interventi per i quali il titolo edilizio è stato richiesto ed approvato, con esclusione di quelli che non hanno costituito oggetto di specifica richiesta.

Il TAR Veneto 09/01/2023, n. 11, si è pronunciato su un ordine di demolizione riguardante, tra l’altro, un vano ad uso ripostiglio. L’edificio principale, già esistente in epoca anteriore al 1920, era stato oggetto di alcune pratiche edilizie quali una licenza di costruzione rilasciata nel 1966 (per demolizione e ricostruzione), una concessione per la ristrutturazione nel 1995 e infine una DIA nel 2010 per opere interne.
Il Comune aveva ritenuto abusivo il manufatto basandosi su talune fotografie allegate ad un’altra istanza edilizia presentata nel 1995 e poi abbandonata dai proprietari dell’edificio dalle quali emergeva che il locale ad uso ripostiglio non era all’epoca esistente.
Secondo il ricorrente, il Comune non aveva tenuto conto dei titoli che avevano interessato l’edificio.

In proposito il TAR ha ricordato che, ai sensi dell’art. 9-bis, D.P.R. 380/2001, comma 1-bis, “Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
La verifica dello stato legittimo di un immobile impone, dunque, di comparare lo stato di fatto con gli interventi autorizzati dai titoli edilizi che hanno legittimato la costruzione dell’edificio ed eventuali modifiche parziali, con l’avvertenza che tale verifica andrà effettuata ritenendo come autorizzati i soli interventi per i quali il titolo edilizio è stato richiesto ed approvato, con esclusione, dunque, di quelli che, pur se rappresentati nelle planimetrie allegate alle istanze di rilascio dei titoli edilizi, non hanno costituito oggetto di specifica richiesta.

I giudici hanno rilevato che, nel caso di specie, il Comune nulla aveva dedotto sulla conformità dell’edificio nella sua attuale configurazione rispetto ai titoli che si erano succeduti sull’immobile, basando il suo convincimento sulle fotografie del 1995 (ove non compariva l’opera contestata), senza contestare la planimetria allegata alla licenza del 1966 nella quale, secondo i ricorrenti, il manufatto era già contemplato.

Di conseguenza il TAR ha affermato che ai fini della prova della legittimità delle opere contestate, non è sufficiente che esse risultino rappresentate nelle planimetrie allegate al primo ed all’ultimo dei titoli edilizi concernenti l’immobile, dovendosi ricostruire la storia dei vari interventi e verificare che tutte le opere risultino oggetto di specifiche autorizzazioni, comparando lo stato di fatto con lo stato autorizzato risultante dai titoli edilizi che hanno riguardato l’edificio.

Dalla redazione