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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Piano casa e sanatoria degli abusi edilizi
FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente impugnava determinazione dirigenziale con la quale era stata ingiunta la demolizione di opere realizzate senza titolo consistenti nella chiusura del terrazzo di pertinenza dell’appartamento dei ricorrenti mediante tamponature in muratura e copertura a tetto spiovente con tavolo in legno e finte tegole, al fine di ricavare una stanza, munita di finestra con annesso piccolo bagno.
Secondo il ricorrente la disciplina dettata dal Piano casa (nella specie L.R. Lazio 11/08/2009, n. 21) avrebbe reso legittime le opere abusive realizzate, stante la sussistenza dei relativi presupposti e la conformità delle opere a tutte le prescrizioni da essa dettate. Inoltre, stante la sufficienza, ai sensi del Piano casa, di una DIA (SCIA), sarebbe stata inoltre applicabile unicamente la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
CONSIDERAZIONI DEL TAR - Il TAR Lazio-Roma 27/01/2023, n. 1464 ha evidenziato che la parte ricorrente non aveva mai presentato alcuna istanza ai sensi del Piano casa al fine di chiederne l’applicazione. Pertanto la fattispecie si risolveva nella realizzazione di opere senza alcun titolo legittimante delle quali, ex post e a seguito dell’ordine di demolizione, veniva affermata la conformità ad una legge (sul Piano casa) tuttavia non applicabile - mancandone la preventiva istanza - le cui previsioni, in astratto compatibili con le opere abusive, avrebbero dovuto renderle legittime.
Al riguardo i giudici hanno affermato che le previsioni del Piano casa non possono operare in via di sanatoria postuma, trattandosi di disciplina speciale che consente, in deroga a determinati parametri, opere comportanti incremento volumetrico ancora da realizzare.
Non essendo il Piano casa uno strumento di sanatoria per abusi già realizzati (non essendo quella della sanatoria la ratio della disciplina), le relative previsioni non possono essere invocate al fine di conferire legittimità ad interventi effettuati senza titolo, neanche laddove tali interventi sarebbero stati in ipotesi assentibili ai sensi del Piano casa (previa presentazione di apposita istanza, nella specie - come detto - mancante).
Inoltre, ai sensi del Piano casa, non sono assentibili interventi su edifici realizzati abusivamente.
Adottando l’impostazione del ricorrente, è stato rilevato che qualsivoglia intervento posto in essere senza titolo sarebbe da considerarsi legittimo dal punto di vista edilizio ed urbanistico per il solo fatto che vi è una norma che lo prevede in astratto, con conseguente radicale disapplicazione delle previsioni che richiedono che ogni intervento, fatta eccezione per quelli riconducibili all’edilizia libera, sia assistito da un titolo legittimante e vanificazione dei principi cardine della materia edilizia.
CONCLUSIONI - Il TAR ha dunque concluso che, venendo in rilievo un intervento che aveva comportato un incremento di superficie utile e di volume, come tale necessitante di permesso a costruire, correttamente ne era stata ordinata la demolizione, non potendosi neanche applicare l’invocata sanzione pecuniaria sul presupposto che, ai sensi del Piano casa, sarebbe stata sufficiente la mera DIA, tenuto conto che la relativa disciplina era del tutto estranea alla fattispecie in esame, non essendone mai stata chiesta l’applicazione.