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29/11/2022

Revisione dei Regolamenti per l'esercizio dell'azione dell'ANAC

Con Delibera n. 528/2022 l'ANAC ha modificato i regolamenti relativi all'esercizio dei propri poteri.

Con la Delib. ANAC 12/10/2022, n. 528 (Comunicato pubblicato nella G.U. del 22/11/2022, n. 273) sono state apportate modifiche ai Regolamenti ANAC di cui alla Delib. ANAC 13/06/2018, n. 572 ed alla Delib. ANAC 09/01/2019, n. 10, al fine di garantire il rispetto e la corretta applicazione della normativa di settore, soprattutto in presenza di violazioni gravi in materia di appalti pubblici, attraverso un adeguato coordinamento tra i diversi poteri dell’ANAC.

La Delibera ANAC 528/2022 ha modificato inoltre il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione, di cui alla Delib. ANAC 16/10/2019, n. 919.

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Ricordiamo che con la Delib. ANAC 13/06/2018, n. 572, è stato adottato il Regolamento che disciplina l’esercizio della legittimazione dell'Anac all’impugnazione degli atti, di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del D. Leg.vo 50/2016.
In particolare, il provvedimento:
- con riferimento al ricorso diretto nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto (art. 211, comma 1-bis, del D. Leg.vo 50/2016), individua le fattispecie legittimanti, gli atti impugnabili e le modalità di proposizione del ricorso;
- con riferimento al ricorso previo parere motivato (art. 211, comma 1-ter, del D. Leg.vo 50/2016), individua le fattispecie legittimanti, gli atti impugnabili, il procedimento per l'emissione del parere motivato, i rapporti con la stazione appaltante e le modalità per la proposizione del ricorso.

La Delib. ANAC 09/01/2019, n. 10, ha adottato invece il Regolamento che disciplina il procedimento per l'adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il quale prevede che, su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Dalla redazione