Modalità di funzionamento del Portale nazionale prestazione energetica degli edifici | Bollettino di Legislazione Tecnica
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28/09/2022

Modalità di funzionamento del Portale nazionale prestazione energetica degli edifici

Con Decreto del MiTE sono state definite le modalità di funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.

L'art. 4-quater del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 ha istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni:
- sulla prestazione energetica degli edifici;
- sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;
- sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;
- sugli attestati di prestazione energetica.

Ai sensi dell'art. 4-quater, comma 4, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192, il D. Min. Transiz. Ecologica 04/08/2022, n. 304 definisce le modalità di funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, sia in termini di erogazione dei servizi che di gestione dei flussi informativi.
Il Decreto individua, inoltre, le modalità di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni coinvolte, al fine di garantire che l’acquisizione dei dati presenti nelle banche dati, compresi i dati organizzati nei catasti regionali, alimentino il Portale mediante il ricorso a meccanismi di interoperabilità tra i sistemi.

Confluiscono nel Portale le informazioni contenute:
- nel catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui alla lett. d), dell’art. 6, comma 12, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192, ovvero del Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici;
- nella banca dati di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 02/05/2018;
- nel database “Progetto Patrimonio della PA”, ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della L. 23/12/2009, n. 191;
- nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativamente alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici;
- nel Sistema informativo integrato di cui al D.L. 105/2010, e relative alle utenze intestate agli utenti privati e alle pubbliche amministrazioni.
Confluiscono inoltre nel Portale le informazioni contenute:
- negli archivi catastali gestiti dall’Agenzia delle entrate;
- nella banca dati “IPER” dell’Agenzia del demanio per il rilevamento della performance delle pubbliche amministrazioni;
- nelle banche dati gestite da ENEA relative agli interventi di riqualificazione degli edifici incentivati tramite le detrazioni fiscali;
- nelle banche dati Istat;
- nei contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione, per i quali il Portale tiene apposito registro;
- nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate per determinati interventi indicati nel Decreto;
- nella banca dati gestita dal Ministero dell’istruzione di cui all’articolo 1, comma 136, della L. 107/2015 e relative all’edilizia scolastica.

Dalla redazione