Attività riservate ai professionisti, esclusione dell'affidamento a società commerciali | Bollettino di Legislazione Tecnica
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01/09/2022

Attività riservate ai professionisti, esclusione dell'affidamento a società commerciali

Secondo il TAR Piemonte, lo svolgimento di servizi riservati dalla legge ai professionisti può essere affidato dall’Ente pubblico alle società di professionisti costituite ai sensi dell’art. 10, L. 183/2011, mentre non è ammesso l’affidamento a società commerciali, neppure se queste ultime si avvalgano di professionisti abilitati.

FATTISPECIE E RIFERIMENTI NORMATIVI - Nel caso di specie si trattava di una gara per l'affidamento dei servizi professionali in materia di lavoro, amministrazione del personale e rilevazione presenze, aggiudicata in un primo momento ad una società commerciale. La società di professionisti seconda classificata impugnava l’aggiudicazione per violazione dell’art. 1, L. 12/1979 e dell’art. 10, L. 183/2011.
In particolare, l’art. 1 della L. 12/1979 prevede una riserva disposta in favore dei consulenti del lavoro e di altri professionisti iscritti ad appositi albi per lo svolgimento delle attività in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
L’art. 10, L. 183/2011, rubricato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti” ammette, alle condizioni ivi indicate, la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile.

In applicazione di tali normative, il TAR Piemonte 29/07/2022, n. 702 ha dato ragione al ricorrente e ha annullato l'aggiudicazione, ritenendo che l’attività da svolgere potesse essere affidata ad una società di professionisti, ma non anche ad una società commerciale che si avvalga di professionisti abilitati.

CONSIDERAZIONI DEL TAR - Secondo il TAR infatti il sistema normativo delineato dalla L. 183/2011 rappresenta un ragionevole (e non ulteriormente superabile in via interpretativa) punto di equilibrio fra:
a) da un lato, l’esigenza di consentire l’esercizio di attività professionali attraverso moduli organizzativi e gestionali di natura societaria e
b) dall’altro lato, l’esigenza di salvaguardare comunque alcuni dei caratteri indefettibili che caratterizzano l’esercizio delle attività proprie di “sistemi ordinistici”. Fra questi, in primis, rimane fermo il carattere eminentemente personale - in ragione dell’essenzialità della fiducia che deve intercorrere con il cliente - della prestazione professionale e delle inerenti responsabilità: il che è di insuperabile ostacolo a una incondizionata e totale assimilazione al modello proprio dello “schermo societario”.
L’apertura a modelli gestionali e organizzativi di natura societaria ha fatto salvo anche il peculiare regime deontologico disciplinare cui viene assoggettata anche la società, oltre ai suoi soci, ad ulteriore garanzia dell’espletamento della prestazione con quei connotati di diligenza qualificata che il libero professionista abilitato deve assicurare nell’adempimento dell’obbligazione. In altri termini, la figura della società tra professionisti assicura un “continuum” di accortezze e salvaguardie che fanno salva la ratio sottesa al regime di riserva legale per le attività in esame.

Ciò non si verifica nell’ipotesi di affidamento a società commerciali che si avvalgono di professionisti abilitati: in tal caso, in forza dello schermo societario, non si possono direttamente opporre al professionista “salvo congetturare immaginifiche forme di responsabilità” - le eccezioni proprie del regime libero-professionale, invocando se del caso i rimedi insiti nel sistema ordinistico, bensì si deve agire nei confronti della società incaricata, unico soggetto contrattualmente vincolato nei confronti del committente facendo valere la responsabilità contrattuale anche per fatto dei propri ausiliari ai sensi degli artt. 1218 e 1229 cod. civ.

CONCLUSIONI - Ne deriva che nel caso di attività riservate dalla legge ai soggetti iscritti agli albi professionali, tale riserva può estendersi alle società di professionisti, ma non anche alle società commerciali, neppure se queste ultime si avvalgano di professionisti abilitati.

Dalla redazione