FAST FIND : FL7069

Flash news del
31/05/2022

Appalti pubblici - Valutazione della Commissione giudicatrice e poteri del RUP

Secondo il TAR Toscana, l'accettazione da parte della commissione giudicatrice dell'offerta tecnica non preclude un diverso accertamento da parte del RUP.

COMPETENZA DELLA COMISSIONE DI GARA - L’art. 77, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
Alla commissione giudicatrice è riservata in via esclusiva l’attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e di attribuzione di punteggio. Ne consegue che è possibile riservare agli ordinari organi della stazione appaltante solo la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti delle concorrenti, mentre la commissione aggiudicatrice è un organo straordinario, cui sono devolute le valutazioni sulle offerte, affinché siano compiute da soggetti in possesso di specifiche cognizioni e competenze in relazione all’oggetto dell’appalto.
Infine, l’attività della commissione di gara acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti della stazione appaltante.

FATTISPECIE - Sul tema si è pronunciato il TAR Toscana 19/05/2022, n. 685 nell'ambito di una fattispecie in cui il RUP, nonostante la valutazione positiva da parte della commissione giudicatrice, aveva disposto l’esclusione dalla gara delle prime due classificate in graduatoria, rilevando punti di divergenza della progettazione posta a base delle relative offerte rispetto ai contenuti della progettazione esecutiva approvata. Il ricorrente contestava tale decisione sostenendo che il disciplinare attribuiva il potere di esclusione per ragioni “tecniche” alla sola commissione di gara e non anche al RUP.

CONSIDERAZIONI DEL TAR - Il TAR ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le competenze del RUP sono possono essere vincolate alle determinazioni della commissione di gara e che tende al contrario a riservare al RUP la competenza finale all’emanazione di tutti i provvedimenti di esclusione.

In proposito è stato ribadito che il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario-commissione giudicatrice. La documentazione di gara può, comunque, demandare a quest’ultima ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell'attività di amministrazione attiva alla stessa riservata.
L’invocata disposizione del disciplinare non poteva dunque sottrarre alla stazione appaltante il potere di decidere la non conformità dell’offerta al progetto dalla stessa predisposto, imponendole la realizzazione di un’opera diversa da quella voluta; la sua portata doveva infatti essere circoscritta al sub procedimento che si svolge innanzi all’organo valutatore (commissione), senza che il vaglio positivo dello stesso sulla “accettabilità” della offerta possa precludere un successivo diverso accertamento del RUP.

L'interpretazione del disciplinare proposta dalla parte ricorrente non risultava pertanto in linea con l’indirizzo desumibile dai principi generali e dalle fonti normative in materia di appalti e pertanto il ricorso è stato respinto.

Dalla redazione