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29/03/2022

Natura giuridica del codice deontologico professionale: il punto delle Sezioni Unite della Cassazione

Secondo la Corte, le norme del codice deontologico degli avvocati sono fonti normative che integrano il precetto legislativo che attribuisce al CNF il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato.

Nota a cura di
Legislazione Tecnica Area Consulenza

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 08/03/2022, n. 7501, sono tornate a pronunciarsi sulla natura giuridica del Codice Deontologico dei professionisti con particolare riguardo al Codice di condotta forense.

Secondo la Corte, le norme del codice deontologico degli avvocati sono fonti normative che integrano il precetto legislativo che attribuisce al CNF il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato (secondo la VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, al primo comma). Con questa portata - conclude la Cassazione - le disposizioni del Codice disciplinare sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità. Nello specifico, la pronuncia sottolinea che la natura integrativa di precetto legislativo riconosciuta alle norme deontologiche comporta che le stesse costituiscano il parametro normativo dell’incolpazione disciplinare per cui compete alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - nell’ambito del sindacato sulla violazione di legge - controllare se nel caso concreto sussista o meno la violazione del detto parametro. Quale effetto di tale impostazione e in maniera speculare, la Corte ritiene che la norma deontologica, di per sé avulsa dalla funzione integrativa del precetto legislativo che attribuisce il potere disciplinare al Consiglio Nazionale, costituisca atto privo della forza di legge di cui, pertanto, non può essere direttamente predicata l’illegittimità sul piano costituzionale.

Tale orientamento, ora dominante e consolidato, è totalmente in antitesi rispetto alla prima linea interpretativa sulla natura del codice di condotta espresso, tra le altre, dalla Sent. C. Cass. S.U. civ. 10/07/2003, n. 10842, secondo cui le disposizioni contenute nel codice disciplinare forense erano da considerare come espressione di “poteri di autorganizzazione degli Ordini o Collegi e vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dagli artt. 1363 del Codice civile e seguenti.” In altri termini - secondo tale giurisprudenza - il codice deontologico conterrebbe al proprio interno norme giuridiche sicuramente rilevanti ma valevoli esclusivamente nel solo ordinamento interno dell’ordine professionale che le aveva approvate.

Oltre che per i professionisti avvocati, tale statuizione si può applicare a tutte le professioni il cui Consiglio Nazionale, già istituito ante Costituzione, è considerato “giudice speciale” dalla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione. Trattasi in particolare delle professioni di ingegnere, di architetto, di professionista in economia e commercio (ndr: commercialisti e revisori), di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale secondo lo schema del D. Leg.vo LGT 382/1944, nonché delle professioni sanitarie.

Dalla redazione