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Sent.C. Cass. 10/07/2003, n. 10842

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1. Professionisti - Codici deontologici - Natura di norme di legge - Esclusione - Assoggettabilità al criterio interpretativo ex art. 12 Preleggi - Esclusione.
1. Le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli Ordini (o dai Collegi) professionali, se non recepite direttamente dal legislatore, non hanno né la natura né le caratteristiche di norme di legge, come tali assoggettabili al criterio interpretativo di cui all’art. 12 delle Preleggi, ma sono espressione di poteri di autorganizzazione degli Ordini (o dei Collegi), sì da ripetere la loro autorità, oltre che da consuetudini professionali, anche da norme che i suddetti Ordini (o Collegi) emanano per fissare gli obblighi di correttezza cui i propri iscritti devono attenersi e per regolare la propria funzione disciplinare.

1. Questa sentenza si pronunzia sulla controversia fra un avvocato ed il Consiglio nazionale forense ma può interessare tutti i professionisti. 1a. (CNOC.2) - Sulle funzioni degli organi professionali (consigli nazionali, ordini e collegi) ved. C. Conti, Sardegna 31 luglio 2002 n. 809 R [Gli ordini ed i collegi professionali sono enti pubblici non economici e pertanto, se ad uno di essi (Collegio di geometri, nella specie) viene recato danno ad opera del suo presidente, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti]; C. Stato V 1° luglio 2002 n. 3586 R e C. Stato IV 4 aprile 2002 n. 1868 R e VI 30 gennaio 2002 n. 505 R e IV 15 settembre 2001 n. 4819 R (Gli ordini professionali sono legittimati ad agire in giudizio a difesa degli interessi di categoria); Cass. S.U. 6 giugno 2002 n. 8225 R e 6 aprile 2001 n. 5156 R (Gli ordini professionali possono emanare norme deontologiche vincolanti per gli iscritti).
(Preleggi art. 12)

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