Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici | Bollettino di Legislazione Tecnica
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04/05/2022

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici

Dal 01/01/2023 sono previste sanzioni in caso di mancata accettazione di carte di pagamento (carte di debito e di credito) da parte di commercianti e professionisti.

L'art. 15, comma 4, del D.L. 18/10/2012, n. 179, prevede che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento (carte di debito e di credito), salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

L'art. 19-ter del D.L. 06/11/2021, n. 152 (convertito con la L. 29/12/2021, n. 233, pubblicata nella G.U. del 31/12/2021, n. 310, S.O. n. 48), inserisce il comma 4-bis al citato art. 15 del D.L. 179/2012 e disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo.
L’importo della sanzione, a decorrere dal 01/01/2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione, e non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

In particolare, il nuovo comma 4-bis indica che, a decorrere dal 01/01/2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applicano:
- una sanzione di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione;
- le norme generali sulle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell'art. 16 della L. 689/1981 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

La disposizione inoltre:
- individua nel Prefetto competente per territorio l'autorità che riceve il rapporto redatto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione (art. 17 della L. 689/1981);
- prevede l'applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento di cui all'art. 13, comma 1, della L. 689/1981, il quale stabilisce che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
- prevede (mediante il richiamo all'art. 13, comma 4, della L. 689/1981) che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano provvedere all'accertamento della violazione. Questi ultimi possono procedere, previa autorizzazione motivata e quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora.

Dalla redazione