Contratti pubblici, proroga dell'anticipazione maggiorata all’appaltatore fino al 30% | Bollettino di Legislazione Tecnica
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24/12/2021

Contratti pubblici, proroga dell'anticipazione maggiorata all’appaltatore fino al 30%

Il Decreto Proroghe ha prorogato al 31/12/2022 la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo fino al 30% del valore del contratto di appalto.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016, l’appaltatore ha diritto ad una anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto.

Per venire incontro alle esigenze di liquidità delle imprese che stipulano un contratto di appalto con la pubblica amministrazione, l’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto al comma 1 che l’importo dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30% (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18 del D. Leg.vo 50/2016, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20%), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, nei seguenti casi:
1) procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020);
2) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
3) in ogni caso, procedure avviate a decorrere dal 19/05/2020 e fino al 31/12/2021 (termine prorogato dal D.L. 31/12/2020, n. 183).

Il Decreto Proroghe, approvato dal Consiglio dei ministri il 23/12/2021, ha disposto la proroga al 31/12/2022 del suddetto termine entro il quale devono essere avviate le procedure per le quali è possibile applicare l'incremento dell'anticipazione all'appaltatore

In aggiunta ai casi sopra indicati, l’anticipazione maggiorata del 30% può essere riconosciuta anche, ai sensi del comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020 e sempre compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante:
4) agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista (la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore);
5) agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

Si veda anche Anticipazioni all’appaltatore per emergenza sanitaria: Circolare del MIT.

Dalla redazione