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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Pergotenda e veranda con vetrate scorrevoli: il TAR chiarisce la differenza
FATTISPECIE - Nel caso di specie la ricorrente contestava l’ordine di demolizione di una struttura (nell’atto definita “veranda”) realizzata a servizio di un ristorante, intimato dal Comune sul presupposto che si trattasse di una “nuova costruzione” realizzata in assenza di permesso di costruire. In particolare, si trattava di manufatto fissato su di una base di legno, chiuso su tutti i lati da paratie in alluminio anodizzato e vetrate scorrevoli, con copertura retrattile e motorizzata.
Secondo la ricorrente il manufatto contestato, non essendo a suo avviso un organismo edilizio autonomo, avrebbe dovuto essere considerato una struttura precaria o, al più, una pertinenza del ristorante riconducibile all’attività edilizia libera.
CARATTERISTICHE DELLA PERGOTENDA - In proposito il TAR Liguria 05/05/2021, n. 408 ha spiegato che in via generale, con riferimento ai manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze temporanee, la tenda munita di una struttura di supporto (c.d. “pergotenda”) in tanto rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera in quanto l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenti un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della stessa.
Inoltre, gli elementi di copertura e di chiusura devono essere in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione, perché è proprio in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
VERANDA CON VETRATE SCORREVOLI, DIFFERENZA - Di contro non rientra nell'attività edilizia libera e necessita di apposito titolo edilizio il manufatto che presenti le caratteristiche evidenziate nel caso di specie. Ed infatti i materiali utilizzati (alluminio e vetro per i lati, legno per la base), la chiusura dello spazio su tutti i lati e la circostanza che l’accesso avvenga per il tramite delle vetrate scorrevoli, sono tutti elementi che conducono a escludere che la struttura rappresenti un mero accessorio rispetto alla tenda e a ritenere piuttosto che essa sia volta a chiudere stabilmente lo spazio, aumentando la superficie e il volume utilizzabili, e configurandosi così quale organismo edilizio autonomo.
L’autonomia dell’opera e l’esclusione della natura pertinenziale è stata affermata anche in considerazione dalla funzione del manufatto, in quanto mediante lo stesso veniva sostanzialmente realizzato uno stabile ampliamento della superficie chiusa adibita a ristorante, confermato dalla presenza di tavoli e sedie, di monitor televisivi e sistema di illuminazione.
AFFIDAMENTO DEL PRIVATO - Con particolare riferimento alla lamentata violazione dell’affidamento nella legittimità dell’opera, considerato il tempo trascorso dalla sua realizzazione, il TAR ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non può far divenire legittima un’edificazione senza titolo, che è fin dall’origine illegittima, né può radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al privato (C. Stato Ad. Plen. 17/10/2017, n. 9).
In conclusione il TAR, avendo riconosciuto la sussistenza dell’illecito edilizio ravvisato dal Comune, ha confermato l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, emesso ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001.
Sul tema si veda anche la Nota: Pergotende, gazebo e tettoie aperte, chiarimenti sul regime edilizio.