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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: determinazione del costo del lavoro da parte della stazione appaltante
Il principio è stato espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza 07/01/2021, n. 221, che ha respinto il ricorso di un consorzio nell’ambito di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento di un servizio inerente la riparazione e revisione di veicoli. Il ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione lamentando che gli altri concorrenti che lo precedevano in graduatoria - compresa l’aggiudicataria - non avessero indicato specificamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza e il costo del lavoro, in violazione dell’art. 95, comma 10 del D. Leg.vo 50/2016, che ne prevede l’obbligo.
Quanto agli oneri di sicurezza risultava invece in fatto che gli stessi fossero stati indicati nell’offerta. Quanto ai costi della manodopera, dagli atti di gara emergeva che nell’invito ad offrire la stazione appaltante aveva stabilito il costo del lavoro in misura fissa e invariabile specificandone l’importo, ricavato applicando le tariffe medie praticate nell’ambito territoriale in cui il servizio doveva essere svolto.
Secondo i giudici tale circostanza rendeva inutile la determinazione del costo nell’offerta, perché a ciò aveva già provveduto a priori la stessa stazione appaltante nella legge di gara, la quale stabiliva per suo conto il costo del lavoro in modo fisso e invariabile.
Al riguardo è stato ritenuto irrilevante:
- il motivo sollevato dall’appellante secondo cui i costi del lavoro, essendo un onere proprio del concorrente, non possono essere precostituiti ed uguali per tutti e costituiscono una componente necessaria dell’offerta. Secondo il Consiglio di Stato invece, l’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016 non può essere inteso nel senso di contenere un divieto di determinazione del costo del lavoro da parte della stazione appaltante, laddove questo (come nel caso di specie) sia calibrato con riferimento alle tariffe medie applicate nel territorio;
- il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia UE, causa C-309/18, in quanto nella fattispecie non era necessario il soccorso istruttorio (ammesso da tale pronuncia europea in caso “confusione” generata dalla documentazione di gara), poiché nessuna incertezza sorgeva sul costo del lavoro relativo a ciascuna offerta, dato che l’invito ad offrire riportava esplicitamente l’importo.
Pertanto sono risultate corrette le conclusioni del giudice di primo grado, secondo cui non vi era nulla da indicare in merito al costo del lavoro, perché a ciò aveva provveduto anzi tempo la stessa stazione appaltante nella legge di gara.
Sul tema si veda anche la Nota: Mancata indicazione dei costi della manodopera e soccorso istruttorio.