Autorizzazione paesaggistica: annullamento per difetto di motivazione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/10/2020

Autorizzazione paesaggistica: annullamento per difetto di motivazione

L'autorizzazione paesaggistica può essere legittimamente annullata per qualsiasi vizio di legittimità, ivi compresa l'assenza di una adeguata motivazione in ordine alla compatibilità paesaggistica.

Nel caso sottoposto all'esame del Consiglio di Stato il ricorrente aveva impugnato l'atto di annullamento del nulla osta rilasciato dal Comune in relazione ad un fabbricato di tre piani situato sul litorale adiacente ad un centro abitato (fattispecie precedente alla vigenza del D. Leg.vo 42/2004). Il TAR aveva respinto il ricorso rilevando che l’autorizzazione comunale si era limitata a condividere il parere favorevole della commissione incaricata, la quale, a sua volta, si era espressa affermando che nel centro urbano esistevano altri edifici costruiti su quattro livelli e realizzati in epoche diverse. Secondo il TAR tale motivazione non era idonea a fornire una precisa giustificazione circa le ragioni del parere favorevole in quanto non conteneva alcuna valutazione sulla compatibilità paesaggistica che costituisce l’oggetto specifico del parere da parte dell’organo comunale consultivo.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 02/10/2020, n. 5772, ha confermato tale decisione sulla base del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'autorizzazione paesaggistica può essere legittimamente annullata dall'organo statale periferico per qualsiasi vizio di legittimità, ivi compresa l'assenza, nel provvedimento di base, di una corretta indicazione delle ragioni sottese alla positiva valutazione, quanto a compatibilità paesaggistica, dell'intervento progettato.
L'atto di annullamento in tale ipotesi può invece legittimamente limitarsi a constatare il difetto di motivazione dell'autorizzazione, senza addentrarsi in valutazioni di merito.

Di conseguenza doveva ritenersi corretto l’operato della Soprintendenza che aveva svolto la dovuta verifica di compatibilità paesaggistica dell’intervento, ne aveva valutato le caratteristiche costruttive con riferimento sia alle dimensioni del manufatto preesistente, oggettivamente non indifferenti sviluppandosi lo stesso su tre piani, sia al contesto ambientale, non potendosi trascurare, sotto questo profilo, la sua ubicazione in un sito prospiciente il litorale.

Dalla redazione