Split payment: autorizzata dall’UE la proroga al 30/06/2026 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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28/07/2023

Split payment: autorizzata dall’UE la proroga al 30/06/2026

Pubblicata nella GUUE 27/07/2023, n. L 188 la Decisione del Consiglio europeo che proroga al 30/06/2026 la deroga relativa alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’IVA (c.d. split payment).

Con la Decisione 25/07/2023, n. 1552, il Consiglio europeo estende fino al 30/06/2026 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dell’istituto della scissione dei pagamenti (o split payment), quale misura speciale di deroga a quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA (artt. 206 e 226). L’autorizzazione, già accordata dalla Decisione 25/04/2017, n. 784, era stata prorogata dalla Decisione 24/07/2020, n. 1105, scaduta il 30/06/2023.
Lo split payment è il meccanismo disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in base al quale i soggetti rientranti nel campo di applicazione della norma, che acquistano da terzi fornitori beni e servizi sottoposti a IVA, non devono versare l’imposta ai fornitori, come avverrebbe in base alle regole generali, ma devono provvedere essi stessi a versarla direttamente all’Erario.

La misura è prevista per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e di determinate categorie di altri enti e società pubbliche, a partecipazione pubblica e controllate, e delle società quotate in borsa e fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscale.
L’esigenza della proroga deriva, tra l’altro, dalla considerazione che il meccanismo di scissione dei pagamenti, in quanto misura ex ante, si è dimostrato più efficace della fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura ex post (vedi considerando n. 6 della Decisione 1552/2023). Inoltre, la misura speciale, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l’obbligo della fatturazione elettronica, è stata prorogata per evitare una regressione nell’ambito degli sforzi compiuti dal paese al fine di ridurre la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto e l’importo effettivamente riscosso in Italia (vedi considerando n. 7 della Decisione 1552/2023).

Peraltro, al fine di effettuare un controllo sull’efficacia della deroga e di valutare l’impatto sui rimborsi dell’IVA dei soggetti passivi, l’Italia è tenuta a presentare alla Commissione, entro il 30/09/2024, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e sull’efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. La relazione include un elenco delle varie misure attuate con la relativa data di entrata in vigore.

Dalla redazione